Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22940 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22940 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il 09/09/1994
avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 496 cod. pen.;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – con cui si denunciano la violazione della legge pen e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità d
particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. – è manifestamente infondato dirimente considerazione che, in risposta alle doglianze difensive, la Corte di merito ha fondato
propria decisione sugli elementi contemplati dall’art. 133, comma 1 cod. pen., rimarcando l’offensività della condotta posta in essere dall’imputato al fine di sfuggire alle conseguenze deri
dalla violazione delle prescrizioni connesse all’affidamento in prova al servizio sociale, nonché s intensità del dolo così palesata;
ex ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue
616 cod. proc. pen. la art.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr.
cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n.
30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/03/2025.