Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22935 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22935 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a DESIO il 30/03/1975
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre averso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la responsabilità per il delitto di furto aggravato;
considerato che l’unico motivo di impugnazione – con cui si denuncia la motivazione relativa alla mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 625, comma q, n. 2 cod. pen.
è manifestamente infondato e privo della necessaria specificità, atteso che la Corte di merito h disatteso in maniera congrua la prospettazione contenuta nell’atto di appello, per il tramite d
riferimento alle dichiarazioni rese dai testi (ivi compresa la persona offesa nonché del richia alla sentenza di primo grado (nella quale si specifica che la persona offesa si è dovuta adoperare
per sostituire la serratura mancante); e tale piano argomentativo non può dirsi compiutamente censurata dal ricorso che non ha addotto ritualmente il travisamento della prova (che non può
essere denunciato per il tramite del compendio e di una disamina parcellizzata degli elementi in atti: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu
616 cod. proc. pen. la ex art.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazio (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/03/2025.