Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22925 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22925 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a FOLIGNO il 03/02/1977
avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(/
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di
Roma che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 110, 497-bis cod. pen. (capo a) e 494 cod. pen. (capo c);
considerato che l’unico motivo di ricorso, che denuncia la violazione di legge e il vizio d motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è
manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 c
pen. che ha considerato preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato
(cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del
13/04/2017, COGNOME Rv. 271269 – 01) – non limitandosi ad escludere la sussistenza di elementi favorevoli da valorizzare (osservando che l’imputata non ha mostrato alcuna
resipiscenza) bensì dando conto degli dati posti a sostegno della gravità del fatto (cfr. ulti pagina della sentenza impugnata) – e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato
in questa sede per il tramite dell’indicazione di taluni dati ad avviso della difesa meritevo favorevole apprezzamento;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazion (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, R 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/03/2025.