Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22918 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22918 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAGLIARI il 27/05/1968
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello d
Cagliari che ne ha confermato la condanna per i reati aggravati di furto e minaccia nonché di por di armi (capi A, B e C della rubrica);
considerato che tutti i motivi di ricorso – che, rispettivamente, deducono la violazione d legge penale in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato, il vizio di motivazione in
alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del la violazione dell’art. 533 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ragione in particola
mancata applicazione del canone dell’oltre ragionevole dubbio – sono versati in fatto e generi infondati, in quanto hanno prospettato un diverso apprezzamento del compendio probatorio senza
neppure addurre il travisamento della prova ed anzi affidandosi a enunciato assertivi (cfr. Sez. 2
46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01);
ritenuto che, all’inammissibilità del ricorso consegue ex art.
616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa
in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186
13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favor della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila
P. Q. M.
Dichiara inammissibil il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/03/2025.