Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22810 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22810 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SETTIMA SEZIONE PENALE
Composta da:
2 2810 -25
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Presidente –
Relatore –
Ord. n. sez. 8224/2025
CC – 20/05/2025
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il 9onsigliee estensore
momento del controllo. Si tratta di motivazione ampia, congrua, esaustiva e conforme ai princip
pertanto incensurabile nella presente sede di legittimità.
Va poi ricordato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte
principio per cui il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche può esser
legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo
maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale,
della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensurat
dell’imputato (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489
01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014
Rv. 260610 – 01, cfr. anche
Sez.
3 – n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 – 03). Tanto
premesso, la Corte di appello, in conformità all’indirizzo consolidato, non ha concess
circostanze attenuanti generiche rilevando, con considerazioni non illogiche, la assenza
elementi positivi valorizzabili a tal fine.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisand
assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1
del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spe processuali etal versamento l della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2025
Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
II