Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22810 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22810 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il 30/12/1991
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SETTIMA SEZIONE PENALE
Composta da:
2 2810 -25
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOMENOME
ha pronunciato la seguente
Presidente –
Relatore –
Ord. n. sez. 8224/2025
CC – 20/05/2025
R.G.N. 8505/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il 30/12/1991
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il 9onsigliee estensore
momento del controllo. Si tratta di motivazione ampia, congrua, esaustiva e conforme ai princip
pertanto incensurabile nella presente sede di legittimità.
Va poi ricordato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte
principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può esser
legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo
maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale,
della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensurat
dell’imputato (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489
01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014
Rv. 260610 – 01, cfr. anche
Sez.
3 – n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 – 03). Tanto
premesso, la Corte di appello, in conformità all’indirizzo consolidato, non ha concess
circostanze attenuanti generiche rilevando, con considerazioni non illogiche, la assenza
elementi positivi valorizzabili a tal fine.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisand
assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1
del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali etal versamento l della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2025
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
II