Ricorso Inammissibile: Quando l’Impugnazione Comporta una Sanzione
L’esito di un processo non si conclude sempre con una decisione sul merito della questione. A volte, l’atto di impugnazione stesso può essere viziato, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare le pesanti conseguenze, anche economiche, che derivano da un’impugnazione che non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.
I Fatti del Caso in Analisi
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro. Il ricorrente, un cittadino nato a Crotone, ha cercato di ottenere la revisione della decisione di secondo grado. Tuttavia, il suo tentativo si è scontrato con una valutazione preliminare che ha bloccato l’esame della questione nel merito.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con un’ordinanza sintetica ma perentoria, ha posto fine al percorso del gravame. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo delle ragioni esposte dal ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, constatando l’assenza dei presupposti necessari affinché la Corte possa validamente esaminare l’impugnazione. La conseguenza di questa declaratoria è stata duplice e significativa dal punto di vista economico.
Le Motivazioni della Condanna Economica
Sebbene l’ordinanza non espliciti i motivi specifici dell’inammissibilità (come spesso accade in provvedimenti di questo tipo, che possono derivare da vizi formali, tardività o manifesta infondatezza dei motivi), essa chiarisce perfettamente le conseguenze patrimoniali. La legge prevede che la parte che propone un ricorso dichiarato inammissibile debba farsi carico non solo delle spese del procedimento che ha inutilmente attivato, ma anche di una sanzione aggiuntiva.
Nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una duplice funzione: da un lato, ristorare l’amministrazione della giustizia per aver impegnato risorse in un procedimento privo dei requisiti di legge; dall’altro, disincentivare la presentazione di impugnazioni temerarie o palesemente infondate, che sovraccaricano il sistema giudiziario.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso ai mezzi di impugnazione è un diritto, ma il suo esercizio è subordinato al rispetto di precise regole formali e sostanziali. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa per far valere le proprie ragioni, ma si trasforma in un costo tangibile per chi lo ha proposto. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica qualificata, in grado di valutare attentamente i presupposti di ammissibilità di un ricorso in Cassazione, evitando così di incorrere non solo in una sconfitta processuale, ma anche in sanzioni pecuniarie di notevole entità.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito dalla Corte perché privo dei requisiti richiesti dalla legge, portando a una chiusura anticipata del procedimento di impugnazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
A cosa serve la sanzione pecuniaria versata alla Cassa delle ammende?
La sanzione pecuniaria ha lo scopo di sanzionare l’abuso del processo, disincentivando la presentazione di ricorsi temerari o privi dei presupposti di legge che impegnano inutilmente le risorse del sistema giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29269 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29269 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il 12/06/1989
avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza del Tribunale di
Crotone, con cui l’imputato è stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 496, cod. pen., e 116, comma 5, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285;
rilevato che, con l’unico motivo, il ricorso deduce il vizio di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche;
ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità, atteso che vi è
stata un’adeguata e non illogica motivazione al riguardo e considerata la genericità del corrispondente motivo d’appello;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2025.