Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante è quando ci si imbatte in un ricorso inammissibile, una pronuncia che ferma il giudizio prima ancora di analizzarne il cuore. Recentemente, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha ribadito le severe conseguenze di un’impugnazione che non supera questo vaglio preliminare, condannando il ricorrente a significative sanzioni economiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione da un cittadino avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano. L’obiettivo del ricorrente era, presumibilmente, ottenere la riforma della decisione di secondo grado che lo vedeva soccombente. Tuttavia, il percorso del suo ricorso si è interrotto bruscamente davanti alla Settima Sezione Penale.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione non è entrata nel merito della questione. Non ha valutato se le ragioni del ricorrente fossero fondate o meno. Al contrario, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa pronuncia significa che l’atto di impugnazione mancava dei requisiti essenziali che la legge richiede per poter essere esaminato. Sebbene il testo del provvedimento non specifichi le cause esatte dell’inammissibilità, in ambito penale queste possono derivare da molteplici fattori, come:
* La presentazione del ricorso fuori dai termini perentori.
* La mancanza di motivi specifici o la proposizione di censure che riguardano il merito dei fatti (non consentite in Cassazione, che è giudice di legittimità).
* La carenza di legittimazione del proponente.
Indipendentemente dalla causa specifica, il risultato è netto: il giudizio di Cassazione si chiude con una decisione puramente processuale che impedisce ogni ulteriore esame.
Le Motivazioni e le Conseguenze Economiche
L’ordinanza, nella sua stringatezza, si concentra sulle conseguenze dirette della declaratoria di inammissibilità. La Corte, infatti, non si è limitata a respingere l’impugnazione, ma ha applicato le sanzioni previste dal codice di procedura penale per i ricorsi temerari o proposti senza la dovuta diligenza.
La motivazione di tali sanzioni risiede nella necessità di scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate, che intasano il sistema giudiziario e ne rallentano il funzionamento. Le conseguenze per il ricorrente sono state duplici e gravose:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: il soggetto è stato obbligato a rimborsare allo Stato i costi relativi al procedimento di Cassazione da lui attivato.
2. Condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende: oltre alle spese, è stata irrogata una sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro. Questa somma non è un risarcimento, ma una vera e propria sanzione volta a penalizzare l’abuso dello strumento processuale.
Le Conclusioni
La decisione in commento, seppur priva di dettagli sul caso di specie, offre una lezione fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi gradi più alti come la Corte di Cassazione, è un diritto che deve essere esercitato con competenza e rigore tecnico. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa per far valere le proprie ragioni, ma si trasforma in un costo economico tangibile e significativo. Ciò sottolinea l’importanza cruciale di affidarsi a professionisti specializzati in grado di valutare la reale sussistenza dei presupposti per un’impugnazione e di redigere l’atto nel pieno rispetto delle complesse norme procedurali.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché l’atto di ricorso non rispettava i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge per poter essere giudicato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in ambito penale?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata a pagare sia le spese del procedimento sia una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. In questo caso specifico, la sanzione ammontava a 3.000 euro.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla ‘cassa delle ammende’?
Si tratta di una sanzione prevista dalla legge per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, dilatori o redatti senza il rispetto delle norme procedurali. Lo scopo è deflazionare il carico di lavoro della Corte di Cassazione e sanzionare l’abuso dello strumento processuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29141 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29141 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONZA il 13/07/1981
avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
14283/25
Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazion del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudi
rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Milano, che ha fornito una congrua adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di infere
espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale;
ritenuto che anche i motivi sulla causa di giustificazione di cui all’art. 393-bis cod. pen.
manifestamente infondati, dal momento che la Corte d’appello – con congrua ed esaustiva motivazione – ha considerato del tutto smentita dalle risultanze processuali la prospetta
circostanza secondo la quale il ricorrente ritenesse di doversi difendere da un atto arbitrario pubblici ufficiali, il cui atto d’ufficio è consistito unicamente nell’intervento volto a plac
in atto tra il ricorrente e la compagna;
ritenuto che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex
art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende
che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso 1’11 luglio 2025
Il Presidente