Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29139 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29139 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GARDONE VAL TROMPIA il 15/07/1972
avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
R.G. 14237/25
Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è inammissibile, atteso che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen.,
nella parte in cui prevede l’inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda o a quella del lavoro di pubblica utilità e delle sentenze di
proscioglimento relative a reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa,
è stata condivisibilmente già valutata come manifestamente infondata
(Sez.
4, n. 24097 del 16/04/2024 Rv. 286471);
ritenuto che il secondo motivo sulla mancata conversione del mezzo di impugnazione è inammissibile atteso che con l’appello si invocava unicamente una
riduzione della pena senza denunciare alcun vizio di logicità della motivazione, né
violazioni di legge, trattandosi di motivi palesemente diversi da quelli consentiti in cassazione, tanto da fare ritenere che il mezzo di impugnazione proposto fosse
unicamente quello prescelto
(cfr. Sez.
1, n. 51610 del 23/04/2018 Rv. 275664);
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex
art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 luglio 2025
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