Ricorso Inammissibile: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
Quando si intraprende un percorso giudiziario, l’obiettivo è ottenere una decisione nel merito della questione. Tuttavia, non sempre si arriva a questa fase. Un ostacolo procedurale significativo è il ricorso inammissibile, una pronuncia che blocca l’esame della domanda prima ancora che inizi la discussione sul suo contenuto. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare cosa significa e, soprattutto, quali sono le conseguenze concrete di questa declaratoria.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Respinto in Partenza
La vicenda processuale analizzata trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione contro una sentenza emessa da una Corte d’Appello. L’imputato, tramite i suoi legali, aveva impugnato la decisione di secondo grado sperando in una riforma. Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità è stato netto e perentorio: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ordinanza, ha posto fine al percorso processuale del ricorrente. La decisione non entra nel merito dei motivi di appello, ovvero non valuta se le doglianze fossero fondate o meno. Si ferma a un gradino precedente, quello del cosiddetto “vaglio di ammissibilità”. In questo caso, il ricorso non ha superato tale controllo preliminare. La conseguenza diretta, come stabilito nel dispositivo, è stata duplice: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza in esame non espliciti le ragioni specifiche dell’inammissibilità, possiamo delineare le cause più comuni che portano a una simile pronuncia nel giudizio di Cassazione. Un ricorso inammissibile può derivare da vizi di forma, come il mancato rispetto dei termini per l’impugnazione, o dalla carenza dei requisiti di contenuto previsti dalla legge. Ad esempio, in sede penale, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per motivi di legittimità (violazione di legge) e non per riesaminare i fatti del processo, compito riservato ai giudici di primo e secondo grado. Se i motivi di ricorso si limitano a contestare la valutazione delle prove fatta dalla Corte d’Appello, senza individuare un preciso errore di diritto, il ricorso viene inevitabilmente dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
Le implicazioni di un’ordinanza di inammissibilità sono severe. In primo luogo, la sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile. In secondo luogo, scattano sanzioni economiche che hanno una duplice funzione: da un lato, ristorare lo Stato dei costi processuali sostenuti; dall’altro, sanzionare l’abuso dello strumento processuale, disincentivando impugnazioni palesemente infondate o dilatorie. La condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, in particolare, sottolinea la natura sanzionatoria della pronuncia. Questa vicenda insegna che l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con perizia e consapevolezza, poiché un’impugnazione carente dei presupposti di legge non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche un aggravio di costi per il proponente.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato “inammissibile” dalla Corte di Cassazione?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché il ricorso non rispettava i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per poter essere giudicato.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
A cosa serve la Cassa delle ammende?
È un ente pubblico che riceve le somme derivanti da sanzioni pecuniarie come quella applicata in questo caso. I fondi raccolti vengono utilizzati per finanziare programmi e progetti volti al reinserimento sociale dei detenuti e a migliorare le condizioni carcerarie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29817 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29817 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VIBO VALENTIA il 12/07/1968
avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 2761/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla dosimetria del al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in forma prevalente;
Ritenuti i motivi inammissibili perché meramente riproduttivi di censure già correttament valutate dai Giudici di merito, volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e p
generici rispetto alla motivazione della sentenza con la quale obiettivamente non si confronta
(cfr., pagg. 1 e ss. sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025.