Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29107 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29107 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a CATANZARO il 10/08/1996 NOME COGNOME nato a CATANZARO il 30/09/1994
avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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Ritenuto che i motivi dedotto dai due ricorrenti sono affetti da genericità
rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, in merito all’accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la
infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Catanzaro, che, contrariamente a quanto dedotto nei ricorsi, ha congruamente motivato in merito
alla sussistenza del reato, evidenziando le modalità concretamente intimidatorie della condotta tenuta dai due imputati durante la loro fuga a bordo dell’autovettura
guidata da COGNOME per sottrarsi al controllo degli agenti di polizia dopo essere stati visti disfarsi di sostanza stupefacente, così da escludere, con adeguate
argomentazioni, la tesi difensiva della mera resistenza passiva, nonchè
dell’estraneità del passeggero (NOME alla fuga stante la piena condivisione delle sue modalità;
ritenuto parimenti inammissibili i motivi residui sul diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla base della valutazione della gravità dei fatti, con
argomentazioni ineccepibili svolte nella motivazione della sentenza di appello;
rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex
art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso l’11 luglio 2025
Il Consi ‘ere estensore
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Il Pre ente