Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze Economiche per il Ricorrente
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio per contestare una sentenza, ma cosa accade se l’impugnazione non rispetta i rigidi criteri previsti dalla legge? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle conseguenze, evidenziando come un ricorso inammissibile comporti non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche significative sanzioni economiche. Questo caso è un monito sull’importanza di una corretta impostazione processuale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione per ottenere l’annullamento della pronuncia.
La Corte, una volta ricevuto l’atto e avvisate le parti, ha proceduto all’analisi preliminare del ricorso per valutarne, prima ancora del merito, la conformità ai requisiti di legge.
La Decisione della Corte: Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
All’esito della sua valutazione, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha impedito ai giudici di entrare nel vivo delle questioni sollevate dal ricorrente. La conseguenza diretta e automatica di tale pronuncia è stata la condanna del proponente del ricorso a due distinti pagamenti:
1. Il rimborso delle spese processuali sostenute dallo Stato.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa duplice sanzione economica è una misura prevista specificamente dalla legge per disincentivare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
Le Motivazioni della Decisione
Sebbene l’ordinanza non entri nel dettaglio delle specifiche ragioni che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità, la decisione si fonda sull’applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile senza che ricorrano ipotesi eccezionali di esonero, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
La logica dietro questa disposizione è quella di sanzionare l’abuso dello strumento processuale. Un ricorso può essere dichiarato inammissibile per svariati motivi: vizi di forma, mancato rispetto dei termini, presentazione di motivi non consentiti in sede di Cassazione (come la rivalutazione dei fatti), o la manifesta infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata. In ogni caso, la Corte ritiene che l’attivazione della macchina giudiziaria senza una valida ragione debba avere una conseguenza economica.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: impugnare una sentenza è un diritto, ma il suo esercizio deve avvenire nel rispetto delle regole. Un ricorso inammissibile non è un esito neutro; al contrario, comporta costi certi e talvolta ingenti per il ricorrente. La condanna a versare una somma alla Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali, agisce come un deterrente contro ricorsi avventati, che hanno il solo effetto di appesantire il sistema giudiziario senza reali possibilità di successo. Per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione, è quindi cruciale affidarsi a una difesa tecnica specializzata, in grado di valutare attentamente i presupposti e le probabilità di accoglimento dell’impugnazione, per evitare di incorrere in queste severe sanzioni economiche.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la somma da versare alla Cassa delle ammende in questo caso?
In base all’ordinanza esaminata, la Corte di Cassazione ha stabilito che la somma da versare alla Cassa delle ammende è pari a tremila euro.
Quale norma di legge regola la condanna alle spese per un ricorso inammissibile?
La condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria è prevista dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28869 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28869 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CONVERSANO il 23/07/1964
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Osservato che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il
difensore lamenta violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella misura massima – non sono consentite in sede
di legittimità, risolvendosi in doglianze manifestamente infondate, laddove ci si duole di una
reformatio in peius nel passaggio da un giudizio di equivalenza delle
circostanze attenuanti generiche con la contestata aggravante a una riduzione della pena per dette attenuanti seppure non nella massima misura (e, quindi, da una pena
complessiva di anni tre di reclusione ad una pena per un solo reato di due anni e quattro mesi), oltre che generiche. E ciò in relazione alle argomentazioni scevre da
vizi logici e giuridici della sentenza di rinvio che dopo avere descritto – a p. 1 – modalità non lievi della bancarotta documentale oggetto di accertamento ritiene
«conforme a giustizia ridetermìnare la pena in anni due e mesi quattro di reclusione»
previa riduzione per le circostanze attenuanti generiche (partendo dalla stessa pena base del primo grado, individuata nel minimo edittale).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 luglio 2025.