Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28659 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28659 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME nato a CERDA il 23/01/1952 nel procedimento a carico di:
NOME nato a CERDA 11 17/12/1970
avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(/
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che la parte civile NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha dichiarato inammissibile perché tardivo
(ex art.
591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) l’appello avverso la sentenza n. 1098/2022 emessa dal Tribunale di
Termini Imerese in data 26/05/2022;
considerato che l’unico motivo – che ha addotto la violazione della legge processuale penale in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell’appello – è manifestamente infondato poiché
Corte territoriale ha computato il termine per la proposizione dell’impugnazione in conformit alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il termine per la redazione della motivazione de
sentenza non è soggetto alla disciplina della sospensione feriale dei termini, diversamente da quello assegnato per l’impugnazione della sentenza depositata nel corso di tale periodo, che
inizia a decorrere una volta che questo si sia concluso (Sez. 5, n. 18328 del 24/02/2017, NOME
Rv. 269619 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex
art.
616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché
ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (c Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo
determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/04/2025.