Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi delle Conseguenze Economiche
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla presentazione di un ricorso inammissibile dinanzi alla Corte di Cassazione. Sebbene il documento sia estremamente sintetico, la sua decisione è netta e sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato in modo responsabile. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano. Il ricorrente ha impugnato la decisione di secondo grado, portando la questione all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. La Corte Suprema era chiamata a valutare, in via preliminare, se il ricorso possedesse tutti i requisiti di legge per poter essere esaminato nel merito.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
Con una stringata ordinanza, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha troncato il percorso del giudizio. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria non entra nel vivo delle argomentazioni difensive, ma si ferma a un livello precedente: l’atto di impugnazione non era idoneo a provocare una decisione sul merito della questione.
La conseguenza di questa declaratoria è duplice e di natura prettamente economica:
1. Condanna alle spese processuali: il ricorrente è stato obbligato a farsi carico dei costi del procedimento.
2. Condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende: oltre alle spese, è stata irrogata una sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro.
Le Motivazioni
L’ordinanza non esplicita le ragioni specifiche dell’inammissibilità, come spesso accade in questo tipo di provvedimenti standardizzati. Tuttavia, le motivazioni di una declaratoria di ricorso inammissibile risiedono tipicamente nella violazione di norme procedurali. Un ricorso può essere inammissibile, ad esempio, per la genericità dei motivi, perché presentato fuori termine, perché proposto da un soggetto non legittimato, o perché le censure sollevate non rientrano tra quelle consentite in sede di legittimità (che sono limitate alla violazione di legge e non possono riguardare una nuova valutazione dei fatti).
La condanna alla Cassa delle ammende, in particolare, ha una funzione sanzionatoria e dissuasiva. Il legislatore ha previsto questo strumento per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il lavoro della Suprema Corte, sottraendo tempo e risorse a casi meritevoli di approfondimento.
Le Conclusioni
La decisione in commento, pur nella sua brevità, è un monito importante. Impugnare una sentenza in Cassazione è un diritto, ma deve essere esercitato con perizia e cognizione di causa. Un ricorso inammissibile non solo rende definitiva la condanna subita nei gradi di merito, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. La sanzione a favore della Cassa delle ammende non è una semplice refusione di spese, ma una vera e propria penalità per l’abuso dello strumento processuale. Questa ordinanza ribadisce che il filtro di ammissibilità della Cassazione è rigoroso e che il suo superamento è tutt’altro che scontato.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché l’atto di ricorso non rispettava i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge per essere giudicato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso 3.000,00 euro, a favore della Cassa delle ammende come sanzione per l’uso improprio dello strumento processuale.
Perché il ricorrente deve pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Questa sanzione ha una funzione deterrente: mira a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che appesantiscono il sistema giudiziario senza una reale necessità di giustizia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28376 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28376 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MILANO il 13/11/1951
avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME che deduce l’errata applicazio degli artt. 132 e 133 cod. pen, è inammissibile, stante il minimo aumento di pena, pari a du
mesi per ciascuno dei due reati, inflitto per il riconoscimento, operato dalla Corte di merit parziale riforma della sentenza di primo grado, della continuazione con ai fatti
ex artt. 5 e 8
d.lgs. n. 74 del 2000 definitivamente giudicati con sentenza del Tribunale di Milano in data 1
marzo 2023, aumento certamente rispettoso dei criteri fissati dall’art. 133 cod. pen. e dei lim sanciti dall’art. 81 cod. pen.;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186
del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000
euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.