Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza e le Conseguenze Economiche
Quando si intraprende un percorso legale, è fondamentale comprendere che ogni azione processuale ha delle regole precise. La presentazione di un ricorso inammissibile non solo impedisce al giudice di esaminare il caso nel merito, ma comporta anche significative conseguenze economiche. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, sottolineando l’importanza di una valutazione attenta prima di procedere con un’impugnazione.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia. Il ricorrente, un uomo nato nel 1991, ha cercato di ottenere la riforma della decisione di secondo grado. Il procedimento è giunto fino all’udienza del 1° luglio 2025, durante la quale il Consigliere relatore ha esposto i fatti e le questioni giuridiche alla Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
Dopo aver esaminato gli atti, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con una decisione netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa statuizione ha impedito qualsiasi discussione sul merito della vicenda, bloccando di fatto il tentativo del ricorrente di contestare la sentenza d’appello.
Le conseguenze del ricorso inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità non è stata priva di conseguenze. Conformemente alla prassi consolidata, la Corte ha condannato il ricorrente a sostenere due oneri economici distinti:
1. Pagamento delle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a farsi carico di tutti i costi generati dal procedimento di Cassazione da lui stesso avviato.
2. Versamento di una somma alla Cassa delle ammende: Oltre alle spese, è stata imposta una sanzione pecuniaria di 3.000 euro. Questa somma non va alla controparte, ma è destinata a un ente pubblico, la Cassa delle ammende, che finanzia progetti per l’amministrazione penitenziaria.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza non entri nel dettaglio delle ragioni specifiche che hanno reso il ricorso inammissibile (ad esempio, motivi manifestamente infondati, tardività, vizi di forma), la decisione stessa si fonda su un principio cardine della procedura penale. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria ha una duplice funzione. Da un lato, sanziona la parte che ha adito la Corte di legittimità con un atto privo dei presupposti di legge. Dall’altro, agisce come deterrente per prevenire ricorsi dilatori o palesemente infondati, che contribuirebbero a congestionare inutilmente il sistema giudiziario, già oberato di lavoro. La sanzione alla Cassa delle ammende, in particolare, rafforza questo scopo punitivo e preventivo, scoraggiando l’abuso dello strumento processuale dell’impugnazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità. Un ricorso inammissibile non è un tentativo neutro, ma un’azione che, se valutata come tale, comporta conseguenze economiche tangibili e severe per chi la promuove. Questa decisione serve da monito sull’importanza di affidarsi a una consulenza legale esperta, in grado di valutare scrupolosamente la sussistenza dei presupposti per un’impugnazione prima di attivarla, evitando così non solo una sconfitta processuale, ma anche un significativo esborso economico.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La Corte, oltre a dichiarare l’inammissibilità dell’atto, condanna la parte che ha proposto il ricorso al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria in questo caso specifico?
In base all’ordinanza esaminata, la Corte di Cassazione ha stabilito una sanzione di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende, in aggiunta alle spese processuali.
Qual è lo scopo della condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende?
Questa condanna ha una funzione sanzionatoria e deterrente. Mira a scoraggiare la presentazione di ricorsi infondati o pretestuosi che sovraccaricano il sistema giudiziario, sanzionando l’uso improprio dello strumento processuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28079 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28079 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SERIATE il 24/12/1991
avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
rilevato che il primo motivo è meramente ripetitivo, ‘di stile’ e stereotipato,
teso alla rivalutazione del fatto anziché alla formulazione di critiche di legittimità, diretto alla riproposizione della versione difensiva perché incapace di elaborare,
sul piano concettuale, alcuna deduzione che ‘sposti’ l’oggetto dello scrutinio dal fatto alla sentenza, enucleando uno dei profili motivazionali che, soli, possono
essere in questa sede considerati (mancanza, contraddittorietà o manifesta – e non ‘mera’ o ‘semplice’ o ‘sola’ – illogicità);
considerato che il secondo (sull’entità della pena), oltre alla confusa
enunciazione (deducendo “violazione di legge in ordine alle motivazioni”), è
totalmente generico, non indicando alcuna ragione specifica;
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 1 luglio 2025.