Ricorso Inammissibile: Non Solo una Sconfitta Processuale ma un Costo Concreto
Presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale, ma esercitarlo senza un’adeguata valutazione dei presupposti di legge può avere conseguenze onerose. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione illustra chiaramente come un ricorso inammissibile si traduca non solo nel mancato esame delle proprie ragioni, ma anche in una condanna economica significativa. Questo provvedimento serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica competente per evitare esiti sfavorevoli e costi imprevisti.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Messina in data 20 novembre 2024. L’imputato, cercando di ottenere una revisione della decisione di secondo grado, ha adito la Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Il caso è stato assegnato alla Settima Sezione Penale per la trattazione.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
All’udienza del 14 aprile 2025, la Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti e ascoltato la relazione del Consigliere, ha emesso un’ordinanza dal contenuto netto e inequivocabile. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Questa declaratoria non è stata priva di conseguenze per il ricorrente. La Corte, infatti, ha disposto una duplice condanna a suo carico:
1. Pagamento delle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a rimborsare allo Stato i costi sostenuti per la gestione del procedimento.
2. Versamento alla Cassa delle ammende: È stata inflitta un’ulteriore sanzione pecuniaria, quantificata in euro 3.000,00, da versare in favore della Cassa delle ammende, un ente destinato a finanziare progetti di reinserimento per i condannati.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame non entra nel dettaglio dei motivi specifici che hanno portato a qualificare il ricorso come inammissibile. Tuttavia, una decisione di questo tipo si fonda sulla constatazione che l’atto di impugnazione mancava dei requisiti essenziali previsti dal codice di procedura penale. Le cause di inammissibilità sono molteplici e possono includere, a titolo esemplificativo, la presentazione del ricorso fuori dai termini perentori, la mancanza di motivi specifici di impugnazione, l’assenza di un interesse concreto a ricorrere, o il fatto che il ricorso verta su questioni di merito non consentite in sede di legittimità.
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è una conseguenza automatica prevista dalla legge in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione. Questa sanzione ha una duplice finalità: da un lato, scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o dilatorie che appesantiscono il lavoro della Suprema Corte; dall’altro, finanziare, come detto, le attività di recupero sociale.
Conclusioni
La decisione della Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità. Un ricorso inammissibile non è un semplice errore procedurale, ma un atto che comporta costi certi per chi lo promuove. L’esito di questo caso evidenzia l’importanza cruciale di una valutazione preliminare approfondita sulla fondatezza e ammissibilità di un’impugnazione prima di presentarla. Affidarsi a un legale esperto è essenziale per analizzare le reali possibilità di successo ed evitare di incorrere in sanzioni economiche che possono aggravare ulteriormente la posizione processuale del proprio assistito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte non esamini il merito del ricorso. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammontava la sanzione pecuniaria in questo specifico caso?
Nel caso esaminato, la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Contro quale provvedimento era stato proposto il ricorso?
Il ricorso era stato proposto avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Messina in data 20 novembre 2024.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29815 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29815 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 08/07/1993
avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
t
R.G. n. 2703/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità, alla sussistenza del alla qualificazione giuridica del fatto;
Ritenuto il motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già correttamente valutate dai Giudici di merito e perché generico rispetto alla motivazione della sentenza con
quale obiettivamente non si confronta (cfr., pag. 3 e ss. sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025.