Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28047 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28047 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MILANO il 09/07/1950
avverso il provvedimento del 08/09/2022 della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di PIACENZA
dats–pafti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso provvedimento dell’ 8 settembre 2022 con il quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Piacenza ha disposto trasmettersi in archivio, senza compulsare il GIP né sentire la persona offesa, la denunzia proposta dal ricorrente nei confronti di NOME COGNOME NOMECOGNOME i
precedenza iscritta al modello 45;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto avverso atto non impugnabile atteso che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, non può ritenersi tal
il provvedimento con cui il P.M., omettendo l’avviso previsto dall’art. 408 cod. proc. pen ancorché richiesto dalla persona offesa, disponga direttamente la trasmissione in archivio (cd.
“cestinazione”) di una denuncia iscritta a modello 45 quale atto non costituente notizia di reat non avendo tale provvedimento natura giurisdizionale, in quanto proveniente da una parte
processuale, e non potendo quindi essere impugnato per abnormità, anche laddove sia illegittimo
(ex plurimis: Sez. 6, n. 27532 del 08/04/2015, COGNOME Rv. 264085 – 01; Sez. 7, n. 48888
del 15/11/2012, COGNOME, Rv. 253926; Sez. 6, n. 31278 del 6/0/2009, COGNOME, Rv. 244640; Sez. 3, n. 3653 del 11/12/2013, dep. 2014, ignoti, Rv. 258594 – 01);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso, nel caso decretata de plano, conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2025.