Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28031 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28031 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
dalla parte civile PARIS NOME NOME a ATRI il DATA_NASCITA
sul ricorso proposto da: nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a CAMPOBASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/12/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
i
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOMECOGNOME persona offesa n procedimento penale promosso nei confronti di NOME COGNOME, definito con la sentenza
impugnata di non luogo a procedere ex art. 425 cpp per la ritenuta insussistenza della calunnia allo stesso contestata;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta nel merito la decisione assunta, prospetta violazioni di legge sostanziale e vizi della motivazione, è inammissibile perché, ai sensi dell
428, comma 2, cod. proc. pen., novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice per l’udienza preliminare, è consentito
proporre esclusivamente appello, peraltro solo in ragione dei casi di nullità previsti dall’art comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 14674 del 09/02/2018, COGNOME, Rv. 273263 – 01; cfr. pure
Sez. 6, ord. n. 2723 del 08/01/2018, Aloe, Rv. 271976 – 01), aspetto, quest’ultimo, ch impedisce anche di qualificare il ricorso in termini di appello;
ritenuto che, all’inammissibilità – da dichiararsi de plano ai sensi dell’art. 610, comm bis, cod. proc. pen. – consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare nei termini di cui al dispositivo che segue;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 26 maggio 2025.