Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27977 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27977 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 14/05/1992
avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale
Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia resa il 15 dicembre 2023, in esito a giudizio abbreviato, dal locale Tribunale per il reato di cui all’art. 73,
5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così riqualificata l’originaria imputazione.
Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 1
bis cod. pen., nonché in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generich
non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profil censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territori
(p. 4 sent. app. per entrambi i motivi); e che la determinazione del trattame sanzionatorio è naturalmente rimessa alla discrezionalità del Giudice di merito, sicc
risulta incensurabile qualora, come nel caso di specie, sia sorretta da sufficie non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025
Il Consigliere estensore