Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27972 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27972 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 07/03/1994
avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la qu la Corte di appello di Perugia ha confermato la pronuncia emessa il 30 novembre
2022 dal locale Tribunale, in esito a giudizio abbreviato, per più reati in mater stupefacenti, riqualificati tutti ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 9 o
1990, n. 309.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (Erroneità della sentenza impugnata
con riferimento al trattamento sanzionatorio; eccessiva entità della pena bas diniego delle circostanze attenuanti generiche) non è consentito in sede
legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatament vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 2 sent. app.); e
determinazione del trattamento sanzionatorio è naturalmente rimessa alla discrezionalità del Giudice di merito, sicché risulta incensurabile qualora, come
caso di specie, sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adegu esame delle deduzioni difensive;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025
Il Consigliere estensore
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