Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione Costa Caro
Presentare un’impugnazione alla Suprema Corte di Cassazione è un diritto fondamentale, ma non è un’azione priva di conseguenze, specialmente quando il tentativo si rivela infondato. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione Penale ci ricorda che un ricorso inammissibile non solo viene respinto, ma comporta anche significative sanzioni economiche a carico del proponente. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i rischi legati a un’impugnazione temeraria.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari. L’individuo, ritenendo ingiusta la decisione di primo grado, ha deciso di portare il caso all’attenzione della Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio del nostro ordinamento.
La Settima Sezione Penale della Corte è stata chiamata a valutare la validità formale e sostanziale dell’appello. Dopo aver esaminato gli atti, i giudici hanno emesso un’ordinanza che ha messo fine al percorso dell’impugnazione.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ovvero non stabilisce se l’imputato avesse torto o ragione sui fatti contestati. L’inammissibilità significa che l’appello è stato respinto per motivi procedurali o per manifesta infondatezza, senza nemmeno arrivare a una discussione approfondita del caso.
La conseguenza diretta, come stabilito dall’ordinanza, è duplice:
1. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sanzione
La motivazione alla base di questa condanna economica risiede nell’applicazione diretta dell’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma funge da deterrente contro l’abuso dello strumento processuale del ricorso in Cassazione. L’ordinamento giuridico intende così scoraggiare le impugnazioni presentate senza un solido fondamento giuridico, che finiscono per appesantire inutilmente il sistema giudiziario.
La somma, fissata equitativamente dalla Corte, non è una multa legata al reato originario, ma una sanzione di natura puramente processuale. La sua funzione è quella di responsabilizzare chi decide di adire l’ultimo grado di giudizio, spingendolo a una valutazione più attenta dei motivi del proprio ricorso.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza, pur nella sua concisione, lancia un messaggio chiaro: impugnare una sentenza in Cassazione è un passo che richiede ponderazione e un’analisi legale rigorosa. Un ricorso inammissibile non è un semplice tentativo fallito, ma un errore procedurale che comporta costi certi e talvolta ingenti. Per i cittadini, ciò significa affidarsi a professionisti competenti in grado di valutare realisticamente le possibilità di successo, evitando di incorrere in sanzioni che si aggiungono al peso della vicenda giudiziaria. Per gli avvocati, è un richiamo alla diligenza e alla responsabilità di consigliare i propri assistiti nel migliore dei modi, evitando di sovraccaricare la giustizia con ricorsi palesemente infondati.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, basata sull’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000,00 euro.
Qual è il fondamento normativo per la condanna alle spese in caso di inammissibilità?
Il provvedimento si fonda sull’articolo 616 del codice di procedura penale, che regola specificamente le conseguenze economiche a carico di chi propone un ricorso per cassazione dichiarato inammissibile o rigettato.
Oltre alle spese processuali, quale altra sanzione pecuniaria è stata applicata?
L’ordinanza ha condannato il ricorrente al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista per scoraggiare la presentazione di impugnazioni infondate o prive dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27924 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27924 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAGLIARI il 13/12/1977
avverso la sentenza del 13/05/2024 del TRIBUNALE di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
che con sentenza depositata il giorno 12 agosto 2024 il Tribunale
Ritenuto di Cagliari condannava COGNOME NOME alla pena di C 1.200 di ammenda
avendolo ritenuto colpevole della contravvenzione a lui ascritta;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di
motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod.
pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che il Tribunale di Cagliari ha escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. dando
rilievo alla reiterazione ed alla durata della violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro tali da impedire la qualificazione del pericolo causato come
particolarmente esiguo;
che il ricorso devt perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché
rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore
COGNOMEil Presidente