Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27564 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27564 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI NOME nato a CASAL DI PRINCIPE il 18/02/1962
avverso l’ordinanza del 10/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
4Th
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato i intestazione;
Osservato che l’unico motivo di ricorso è inammissibile per violazione del principio specificità dei motivi (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonché,
motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), perché non prende posizione sull’argomento contenuto nell’ordinanza impugnata, che rileva, in conformità
alla giurisprudenza di legittimità sul punto, che la commissione di un reato successivo al peri in valutazione dimostra la mancata partecipazione del condannato all’opera di rieducazione
anche per i periodi precedenti, il che impedisce di riconoscere la liberazione anticipata richi
(Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, COGNOME, Rv. 267245; Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280522; Sez. 1, n. 10721 del 13/07/2012, COGNOME, Rv. 255430; Sez. 1,
n. 5877 del 23/10/2013, COGNOME, Rv. 258743; Sez. 1, n. 5739 del 08/01/2013, COGNOME, Rv.
254550);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2025.