Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello Costa Caro
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’azione priva di rischi. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda che un ricorso inammissibile non solo non viene esaminato nel merito, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo il caso per comprendere meglio la dinamica e le implicazioni.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla decisione di un individuo di impugnare una sentenza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Como. Sentendosi leso da tale provvedimento, il soggetto ha proposto ricorso direttamente alla Corte di Cassazione, l’organo supremo della giurisdizione italiana.
La Corte, riunitasi in udienza, ha esaminato l’atto di impugnazione presentato. Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato dal ricorrente. Invece di una discussione sul merito della questione, il procedimento si è concluso con una declaratoria di inammissibilità.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una sintetica ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione implica che i giudici non sono nemmeno entrati nel vivo della questione sollevata dal ricorrente. La declaratoria di inammissibilità è una sanzione processuale che scatta quando l’impugnazione manca dei requisiti minimi previsti dalla legge.
Le conseguenze di tale decisione sono state immediate e gravose per il ricorrente. La Corte lo ha condannato al pagamento di due voci di spesa:
1. Le spese processuali, ovvero i costi legati allo svolgimento del procedimento dinanzi alla Cassazione.
2. Una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili, volta a sanzionare l’abuso dello strumento processuale.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame non entra nel dettaglio delle specifiche ragioni che hanno portato a qualificare il ricorso come inammissibile. Tuttavia, in linea generale, un’impugnazione può essere dichiarata tale per diverse cause, come la presentazione oltre i termini di legge, la mancanza di motivi specifici previsti dal codice di procedura o la proposizione di censure che non rientrano tra quelle esaminabili in sede di legittimità (ad esempio, la richiesta di una nuova valutazione dei fatti).
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende non è una decisione discrezionale, ma una conseguenza quasi automatica prevista dalla legge in caso di inammissibilità. Lo scopo di questa norma è duplice: da un lato, scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario; dall’altro, sanzionare la negligenza della parte nell’adempiere ai requisiti formali dell’impugnazione.
Le Conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità. La scelta di impugnare una sentenza, specialmente ricorrendo in Cassazione, deve essere ponderata e basata su solide argomentazioni giuridiche e sul rispetto scrupoloso delle norme procedurali. Un ricorso inammissibile non solo vanifica la speranza di ottenere una riforma della decisione sfavorevole, ma si trasforma in un costo economico certo e talvolta ingente per il cittadino. Questo caso serve da monito sull’importanza di affidarsi a professionisti legali competenti, in grado di valutare preliminarmente le reali possibilità di successo di un’impugnazione, evitando così di incorrere in sanzioni che aggravano ulteriormente la posizione processuale.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso non viene esaminato nel merito. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso specifico è stata fissata in 3.000 euro.
Chi è il soggetto condannato al pagamento in caso di ricorso inammissibile?
Il soggetto tenuto al pagamento è il ‘ricorrente’, ovvero la parte che ha presentato l’atto di impugnazione che è stato poi giudicato inammissibile dalla Corte.
Qual è l’importo che il ricorrente è stato condannato a pagare in questo caso?
Oltre al pagamento delle spese del procedimento, il ricorrente è stato condannato a versare la somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27550 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27550 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MILANO il 29/09/2005
avverso la sentenza del 03/04/2025 del GIP TRIBUNALE di COMO udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Rilevato che si procede de plano;
Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l’art. 448, comma
2-bis, cod.
proc. pen. dispone che “il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso pe cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputat
al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica d e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza”, mentre nel caso in esame il ricorso cont
il difetto di motivazione sull’esistenza di una eventuale causa di proscioglimento ex art. 129 c proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della
Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, Così deciso il 10 luglio 2025.