Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27371 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27371 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CERIGNOLA il 03/02/1994
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe;
ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine all’individuazione
dell’imputato (essendo soggetto noto agli operanti);
rilevato che il secondo motivo, concernente la sussistenza dell’elemento soggettivo, non era stato dedotto in appello;
rilevato che la motivazione è immune da censure rilevabile in questa sede anche in ordine al trattamento sanzionatorio, tanto più che la pena è stata
determinata in misura prossima al minimo edittale;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presid n e