Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29805 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29805 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 06/10/1980
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.los. 196/03 in quanto’
o disposto d’ufficio
o a richiesta di parte
. 3imposto dalla legge
R.G. n. 2582/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 572 – 58
cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per il reato di maltr in famiglia, alla valutazione delle prove- anche in ragione della intervenuta remissione di que
-, alla sussistenza del dolo, agli effetti della remissione rispetto al delitto di le responsabilità per il reato di calunnia;
Ritenuti i motivi inammissibili perché meramente riproduttivi di censure già correttamen valutate dai Giudici di merito, perché generici rispetto alla motivazione della sentenza co
quale obiettivamente non si confrontano, perché, quanto al motivo sulla responsabilità per calunnia, precluso, non essendo stato dedotto in appello, perché, quanto al delitto di lesi
manifestamente infondato, perché si tratta di delitto nella specie procedibile d’ufficio;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025.