Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26206 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26206 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 18/06/1994
avverso la sentenza del 17/12/2024 del TRIBUNALE di VICENZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai dell’art. 444 ss. cod. proc. pen. per i reati allo stesso ascritti, che ha altr
ai sensi degli artt. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 240-bis cod. pen., la per sproporzione della somma di denaro oggetto di sequestro probatorio.
Ritenuto che i motivi proposti (Erronea applicazione dell’art. 129 cod. proc. p
in riferimento all’art. 337 cod. pen; nonché dell’art. 253 cod. proc. pen. in or disposta confisca) sono inammissibili: il primo, perché a norma dell’art. 448, c
2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche
codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, e in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può
proposto solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al di correlazione tra accusa e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del
all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rient denunciato; il secondo, perché il Giudice ha fatto corretta applicazione delle no cui agli artt. 85 d.P.R. 309/90 e 240-bis cod. pen., adeguatamente evidenziando sent. impugnata) le ragioni del provvedimento;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore
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