Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26052 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26052 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 14/06/1979
avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha
confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Palermo, che aveva
affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 624 e
nn. 2 e 7 cod. pen.;
– che l’unico motivo di ricorso, a mezzo del quale si deduce vizio di motivazione
quanto all’accertamento della responsabilità, è indeducibile perché pedissequa
reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di
merito, con argomentazioni con le quali la ricorrente non si confronta;
– che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrent
condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2025
Il Cortiali e stensore
COGNOME Il Presidente
Corte di Cassazione – copia non ufficiale