Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza e le Sue Conseguenze
Presentare un’impugnazione di fronte alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede il massimo rigore tecnico-giuridico. Quando un appello non soddisfa i requisiti previsti, viene dichiarato ricorso inammissibile, con conseguenze significative per chi lo ha proposto. Un’ordinanza recente della Corte Suprema offre un chiaro esempio delle implicazioni, soprattutto economiche, di tale esito.
I Fatti alla Base della Decisione
Il caso in esame trae origine dall’impugnazione di un’ordinanza emessa da un Tribunale di merito. Un cittadino, ritenendo lesi i propri diritti dal provvedimento del giudice di primo grado, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, chiedendo ai giudici di legittimità di annullare la decisione precedente.
Il ricorso è stato quindi esaminato dalla Suprema Corte in un’udienza dedicata, durante la quale il Consigliere Relatore ha esposto i fatti e le questioni giuridiche sollevate dal ricorrente.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
Dopo aver analizzato gli atti, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con un esito netto e perentorio: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione implica che i giudici non sono entrati nel merito delle questioni sollevate, ma hanno fermato il loro esame a una fase preliminare. La declaratoria di inammissibilità ha impedito qualsiasi valutazione sulle ragioni di fondo del ricorrente, decretando la fine del procedimento.
Le Motivazioni della Scelta
Sebbene il testo dell’ordinanza sia sintetico, la dichiarazione di ricorso inammissibile si fonda su ragioni procedurali. In generale, un ricorso può essere dichiarato inammissibile per vari motivi, come la presentazione fuori dai termini di legge, la mancanza di motivi specifici tra quelli consentiti per il ricorso in Cassazione (ad esempio, la violazione di legge), o la proposizione di questioni che richiederebbero una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di legittimità.
In questo contesto, la Corte ha ritenuto che l’impugnazione non superasse il vaglio preliminare di ammissibilità. La conseguenza di questa valutazione non è solo la conferma del provvedimento impugnato, ma anche l’applicazione di sanzioni economiche a carico del ricorrente.
Le Conclusioni: Le Sanzioni Economiche Previste
La parte più rilevante per le implicazioni pratiche è contenuta nel dispositivo finale dell’ordinanza. La Corte non si è limitata a respingere il ricorso, ma ha condannato esplicitamente il proponente a due pagamenti distinti:
1. Il pagamento delle spese processuali: si tratta dei costi sostenuti per il procedimento davanti alla Corte di Cassazione.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende: questa è una sanzione pecuniaria specifica prevista dalla legge per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La Cassa delle ammende è un ente statale che utilizza questi fondi per finanziare progetti volti al miglioramento delle condizioni carcerarie e al reinserimento sociale dei detenuti.
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità. Un ricorso in Cassazione deve essere fondato su solidi motivi di diritto, altrimenti il rischio non è solo quello di vedere confermata la decisione sfavorevole, ma anche di subire pesanti conseguenze economiche.
Cosa significa quando un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché l’impugnazione non rispetta i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge per essere giudicata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in materia penale?
Come stabilito in questa ordinanza, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
A cosa serve la Cassa delle ammende?
È un fondo statale che raccoglie le somme derivanti da sanzioni come quella descritta nel provvedimento, utilizzandole per finanziare progetti di miglioramento del sistema penitenziario e per il reinserimento sociale dei condannati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25896 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25896 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 13/12/1991
avverso l’ordinanza del 04/02/2025 del TRIBUNALE dì BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Bari
– in funzione di giudice dell’esecuzione – che, per quel che qui rileva, non ha riconosciuto il vinc della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza n. 401/2019 e quelli giudicati con
sentenza n. 27/2019, entrambe emesse dalla Corte di Appello di Bari;
che il ricorso è inammissibile, perché costituito da doglianze che involgono valutazioni di pura prerogativa del giudice di merito, che – con deliberazione razionale ed insindacabile – ha
congruamente esplicitato le ragioni che impediscono di ricondurre il fatto omicidiario in pregiudizio di NOME COGNOME e la scelta di entrare a far parte dell’associazione mafiosa ad una
unitaria ed originaria risoluzione criminale, che avesse per oggetto i due delitti, deline quantomeno in modo sommario, nelle linee generali; ed ha spiegato, in particolare, come la
decisione di uccidere sia stata il risultato di un’opzione storica solo postuma, scaturita contrasti sopraggiunti, nel cui contesto la vittima è stata individuata come l’autrice di pregres
aggressione ai danni del clan COGNOME e, dunque, meritevole di ritorsione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 02 luglio 2025
Il con lir estensore
Il Presidente