Ricorso Inammissibile in Cassazione: Conseguenze e Sanzioni
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge. Quando questi non vengono rispettati, il risultato può essere una declaratoria di ricorso inammissibile, una decisione che non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il proponente. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa dinamica e delle sue implicazioni.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso in esame nasce da un ricorso presentato avverso una sentenza del Tribunale di Milano del 26 febbraio 2025. Il ricorrente, attraverso il proprio legale, ha impugnato la decisione di primo grado, portando la questione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità non è entrato nel vivo delle contestazioni sollevate, fermandosi a una valutazione preliminare di ammissibilità.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 2 luglio 2025, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La peculiarità di questa decisione risiede nella procedura semplificata adottata. La Corte ha infatti applicato l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che consente di dichiarare l’inammissibilità “senza formalità di procedura”.
Questa norma viene utilizzata quando la causa di inammissibilità è talmente evidente da non richiedere la convocazione di un’udienza pubblica o una discussione approfondita. In pratica, il giudice rileva un vizio talmente palese da poter decidere de plano, accelerando i tempi della giustizia ma confermando la gravità della mancanza riscontrata nell’atto di impugnazione.
Le Motivazioni della Decisione
Il provvedimento non entra nel dettaglio specifico del vizio che ha portato all’inammissibilità, ma il riferimento alla procedura semplificata suggerisce una manifesta carenza di uno dei requisiti essenziali dell’atto di ricorso. Le cause di inammissibilità possono essere molteplici: la tardività nella presentazione, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge per il ricorso in Cassazione (come la violazione di legge o il vizio di motivazione), o difetti nella procura speciale conferita al difensore.
La Corte, rilevata una di queste cause, ha agito di conseguenza, rigettando l’impugnazione in rito e condannando il ricorrente alle conseguenze previste dalla legge. Tale condanna non ha un carattere punitivo nel senso stretto, ma serve a sanzionare l’abuso dello strumento processuale e a ristorare il sistema giudiziario per l’attività inutilmente svolta.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Le implicazioni di una declaratoria di ricorso inammissibile sono severe. Oltre a vedere la propria richiesta respinta senza esame nel merito, il ricorrente è stato condannato a sostenere due oneri economici:
1. Pagamento delle spese processuali: i costi generali sostenuti dallo Stato per il procedimento.
2. Versamento di una somma alla Cassa delle ammende: in questo caso, la Corte ha stabilito un importo di 4.000,00 Euro. Questa è una sanzione pecuniaria che finanzia progetti di recupero e di assistenza.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente in un grado di giudizio elevato come la Cassazione, è subordinato al rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un errore formale non è una mera svista, ma un ostacolo insormontabile che impedisce al giudice di valutare la fondatezza delle proprie ragioni, con conseguenze economiche non trascurabili.
Che cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il giudice non esamina il merito della questione perché l’appello presenta vizi di forma, non è stato proposto nei termini o non rispetta i presupposti previsti dalla legge. L’impugnazione viene quindi rigettata in via preliminare.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Come stabilito in questa ordinanza, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile è condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo specifico caso ammonta a 4.000,00 Euro.
In base a quale norma è stata presa questa decisione?
La decisione si fonda sull’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che permette alla Corte di Cassazione di dichiarare l’inammissibilità di un ricorso senza le consuete formalità di procedura quando il vizio è evidente e manifesto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25880 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25880 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a MILANO il 23/09/2004
avverso la sentenza del 26/02/2025 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
– Rilevato che NOME COGNOME Santos ricorre avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Milano, con cui l’imputato ha concordato
la pena con il pubblico ministero per il reato di cui agli artt. 110, 582, 585 cod.
pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia;
– Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e contesta la correttezza della motivazione in relazione agli
artt. 133 e 69, cod. pen., è indeducibile ai sensi dell’art. 448, comma
2-bis, cod.
proc. pen.; a norma dell’art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., invero, il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di
patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea
qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza;
– Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/07/2025.