Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza e le sue Conseguenze
L’esito di un processo non si conclude sempre con una sentenza che analizza il merito della questione. A volte, l’atto di impugnazione si ferma prima, come nel caso di un ricorso inammissibile. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare cosa significhi questa pronuncia e quali siano le sue dirette conseguenze, soprattutto economiche, per chi decide di percorrere l’ultimo grado di giudizio.
Il Contesto Processuale del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione contro una sentenza emessa da una Corte d’Appello. Il ricorrente, attraverso i suoi legali, ha cercato di ottenere la riforma della decisione di secondo grado. Tuttavia, l’iter del suo ricorso si è interrotto bruscamente con una pronuncia di inammissibilità da parte della Settima Sezione Penale della Corte.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, dopo aver ricevuto il ricorso e sentito la relazione del Consigliere designato, ha emesso un’ordinanza con un dispositivo chiaro e perentorio: il ricorso è dichiarato inammissibile. Questa decisione implica che i giudici non sono entrati nel merito delle argomentazioni difensive. La valutazione si è fermata a un livello preliminare, accertando la mancanza dei presupposti necessari affinché il ricorso potesse essere discusso e deciso.
Di conseguenza, la sentenza della Corte d’Appello impugnata diventa definitiva e irrevocabile. Ma gli effetti della pronuncia non si esauriscono qui.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
L’ordinanza in esame non esplicita le ragioni specifiche dell’inammissibilità, come spesso accade in questo tipo di provvedimenti sintetici. Tuttavia, in via generale, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse ragioni, tutte riconducibili a vizi dell’atto di impugnazione. Tra le cause più comuni troviamo:
* Vizi di Forma: Il ricorso non rispetta le prescrizioni formali richieste dal codice di procedura penale.
* Mancanza dei Motivi: L’atto non enuncia in modo chiaro e specifico i motivi di diritto per cui si contesta la sentenza impugnata.
* Motivi non Consentiti: Vengono sollevate questioni di fatto, che non possono essere valutate in sede di legittimità, dove la Corte si occupa solo della corretta applicazione della legge.
* Tardività: Il ricorso è stato presentato oltre i termini perentori stabiliti dalla legge.
Lo scopo di questo filtro di ammissibilità è quello di evitare che la Corte di Cassazione sia gravata da impugnazioni pretestuose o palesemente infondate, garantendo l’efficienza del sistema giudiziario.
Le Conclusioni e le Implicazioni Economiche
La conseguenza più tangibile per il ricorrente, oltre alla definitività della condanna, è di natura economica. L’ordinanza, infatti, condanna espressamente l’autore del ricorso al pagamento di due voci di spesa:
1. Le spese processuali: i costi relativi al procedimento sostenuti dallo Stato.
2. Una sanzione pecuniaria: una somma di tremila euro da versare in favore della Cassa delle ammende.
Quest’ultima condanna ha una funzione sanzionatoria e dissuasiva. Serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari, che impegnano inutilmente le risorse della giustizia. La Cassa delle ammende, a sua volta, utilizzerà questi fondi per finanziare progetti volti al reinserimento sociale delle persone detenute, chiudendo un cerchio virtuoso all’interno del sistema penale.
Cosa succede quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
Il ricorso non viene esaminato nel merito, la decisione del giudice precedente diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quale sanzione economica è stata imposta in questo caso per il ricorso inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
A cosa serve la Cassa delle ammende?
È un ente pubblico che riceve i fondi derivanti da sanzioni pecuniarie, come quelle per i ricorsi inammissibili, e li utilizza per finanziare programmi e progetti di reinserimento sociale per i detenuti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25718 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25718 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROGLIANO il 21/08/1980
avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di COGNOME NOME e le memorie della difesa con cui si insiste per l’accoglimen ricorso
OSSERVA
Ritenuto che il primo ed il secondo motivo con cui si deduce l’insussistenza del delitto di c
all’art. 369 cod. pen. (primo) e l’omessa motivazione in ordine all’elemento soggettivo del rea
(secondo) sono manifestamente infondati e riproduttivi di censuri adeguatamente confutate dalla Corte di appello
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che ha messo in evidenza come il ricorrente, quanto ad integrazione, avesse reiterato la auto-accusa di omicidio al personale di polizia prontamente intervenuto
presso l’abitazione e che ciò fosse stato realizzato volontariamente attraverso rappresentazione degli eventi su cui si fondava la richiesta di intervento fatta ai mil
evenienza che ha fatto ritenere palese la sussistenza del dolo generico richiesto dalla norma;
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del rilevato,
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/06/2025.