Ricorso Inammissibile: Non Solo Spese, ma anche Sanzioni
Quando si decide di impugnare una sentenza, è fondamentale rispettare scrupolosamente le regole procedurali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla presentazione di un ricorso inammissibile. Non si tratta solo di vedere respinta la propria richiesta, ma anche di affrontare significative ripercussioni economiche. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere meglio la decisione dei giudici e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Sassari. Un soggetto, ritenendo ingiusta la decisione di secondo grado, ha scelto di adire la Suprema Corte per ottenere la riforma della pronuncia a lui sfavorevole. Il procedimento è giunto così all’udienza dinanzi alla Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione per la valutazione preliminare sulla sua ammissibilità.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
All’esito dell’udienza, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con cui ha posto fine al percorso del gravame. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile, impedendo di fatto qualsiasi discussione sul merito delle questioni sollevate dal ricorrente. La decisione non si è limitata a questo: la Corte ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il testo dell’ordinanza è estremamente sintetico e non entra nel dettaglio delle ragioni specifiche che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, in casi come questo, la decisione si fonda generalmente sulla mancanza di uno o più requisiti essenziali previsti dal codice di procedura. Un ricorso può essere dichiarato inammissibile per svariati motivi, come la presentazione oltre i termini di legge, la carenza dei motivi specifici di impugnazione richiesti per il giudizio di Cassazione, o la proposizione di censure che mirano a una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. La condanna al pagamento della sanzione pecuniaria, oltre alle spese, non è automatica ma viene disposta discrezionalmente dal giudice quando l’inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente, agendo come deterrente contro impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, e in particolare al giudizio di legittimità, è un diritto che deve essere esercitato con responsabilità. La declaratoria di ricorso inammissibile non è una mera formalità, ma un epilogo che comporta conseguenze economiche tangibili. Oltre a dover sostenere le spese legali del procedimento, il ricorrente si vede infliggere una sanzione pecuniaria che non va a risarcire la controparte, bensì a finanziare la Cassa delle ammende, un ente destinato al miglioramento del sistema penitenziario. Questa decisione serve da monito: prima di intraprendere la via del ricorso in Cassazione, è cruciale una valutazione attenta e professionale dei presupposti di ammissibilità, per evitare di incorrere in costi aggiuntivi e sanzioni.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito dalla Corte perché manca dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge, bloccando di fatto la revisione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in base a questa ordinanza?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile è stata condannata a pagare sia le spese del procedimento giudiziario sia una sanzione pecuniaria aggiuntiva, in questo caso fissata in tremila euro.
A chi viene versata la somma della sanzione pecuniaria?
La somma di tremila euro non va alla controparte, ma deve essere versata in favore della Cassa delle ammende, un ente pubblico che utilizza tali fondi per finalità legate al sistema penitenziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25481 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25481 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ALGHERO il 15/03/1980
avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che con unico motivo di ricorso si contestano carenze
motivazionali in maniera così generica e confusa da rendere sostanzialmente non identificabile l’oggetto del ricorso, sintetizzabile in una sorta di generica doglianza,
del tutto inidonea a costituire una critica di legittimità;
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/05/2025