Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25482 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25482 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a LATINA il 28/06/1993
avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale
in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante del fatto di lieve entità in riferimento all’art. 628 cod. pen. (così come modificato dalla sent. della Corte
costituzionale n. 86 del 2024) e al diniego di esclusione dell’aggravante di cui all’art. 628 comma 3 n. 3 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di
censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla
base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sulla corretta integrazione dell’aggravante della minaccia commessa
con armi prevista dall’art. 628 comma terzo n. 1 cod. pen. e sulle fondate ragioni per cui la Corte territoriale non ha ritenuto il fatto commesso di lieve entità
secondo i criteri definiti dall’intervento correttivo della Corte costituzionale);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/05/2025
Il Co sigli re Estensore