Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti e severi nel processo di impugnazione davanti alla Corte di Cassazione. Con una recente ordinanza, i giudici supremi hanno ribadito le conseguenze dirette di tale declaratoria, che non si limitano alla semplice reiezione del gravame ma comportano anche significative sanzioni economiche a carico del ricorrente. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio la logica del sistema processuale e le sue implicazioni pratiche.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano. Il ricorrente, condannato nel precedente grado di giudizio, ha cercato di ottenere una revisione della decisione, portando le proprie doglianze all’attenzione della massima istanza giurisdizionale. L’udienza si è tenuta nell’aprile del 2025, durante la quale il collegio giudicante ha esaminato la sussistenza dei presupposti per poter procedere a una valutazione nel merito del ricorso.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
L’esito dell’analisi preliminare della Corte di Cassazione è stato netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione impedisce ai giudici di entrare nel vivo delle questioni sollevate dal ricorrente. La declaratoria di inammissibilità non significa che le ragioni del ricorrente siano infondate, ma che l’atto di impugnazione stesso presenta vizi tali da non poter essere nemmeno discusso.
Le conseguenze di questa decisione sono state duplici e gravose:
1. Condanna alle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a farsi carico di tutti i costi legati al procedimento dinanzi alla Cassazione.
2. Sanzione pecuniaria: È stata inoltre disposta la condanna al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di impugnazione inammissibile, volta a scoraggiare ricorsi dilatori o palesemente infondati.
Le Motivazioni della Decisione
Sebbene l’ordinanza in esame non espliciti nel dettaglio le ragioni specifiche dell’inammissibilità, possiamo delineare le cause più comuni che portano a tale esito. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per una serie di motivi, principalmente legati a vizi di forma o di sostanza. Tra questi, i più frequenti sono:
* Mancanza dei motivi specifici: Il ricorso non indica chiaramente quali violazioni di legge o vizi di motivazione si contestano alla sentenza impugnata.
* Proposizione di questioni di fatto: La Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Non può riesaminare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione della legge. Un ricorso che chiede una nuova valutazione delle prove è perciò inammissibile.
* Vizi formali: Il mancato rispetto dei termini perentori per la presentazione, l’assenza della firma di un avvocato abilitato al patrocinio in Cassazione o altri difetti procedurali.
La decisione di sanzionare economicamente il ricorrente serve a rafforzare il principio di responsabilità processuale, evitando che l’accesso alla giustizia di ultimo grado venga abusato.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza, pur nella sua concisione, offre un importante monito: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio straordinario, soggetto a regole procedurali rigorose. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è un mero tecnicismo, ma una chiusura definitiva del processo che comporta conseguenze economiche rilevanti. Per chi intende impugnare una sentenza, è fondamentale affidarsi a una difesa tecnica specializzata, in grado di redigere un atto che rispetti tutti i requisiti di ammissibilità, concentrandosi esclusivamente su questioni di legittimità. In caso contrario, il rischio non è solo quello di vedere confermata la condanna, ma anche di subire un ulteriore e significativo aggravio di spese.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito, ovvero le ragioni, del ricorso perché l’atto presenta vizi di forma o di sostanza che ne impediscono la valutazione, come la presentazione fuori termine o la proposizione di questioni di fatto.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata fissata in tremila euro.
La condanna alla Cassa delle ammende è sempre prevista in caso di inammissibilità?
Sì, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende è una sanzione pecuniaria specificamente prevista dalla procedura penale come conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, per scoraggiare impugnazioni temerarie o dilatorie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29803 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29803 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 15/12/1976
avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 2546/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata, la memoria (condanna per i reati di cui agli artt
582 cod. pen.);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla identificazione dell’imputato, alla dosimetri pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
Ritenuti i motivi inammissibili perché aspecifici e meramente reiterativi di doglianze correttamente valutate, non essendosi l’imputato confrontato con la motivazione della sentenza
impugnata (cfr. pag. 2 e ss.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 a rile 2025.