Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25468 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25468 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 10/10/1976
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale
in relazione alla richiesta di contenimento della pena entro i minimi edittali, è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto
e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione inerente al trattamento punitivo sufficiente e non illogica, nonché a fronte dell’adeguato
esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata);
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/05/2025
Il CoiLiglier • Estensore