Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25324 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25324 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 06/02/1990
avverso la sentenza del 07/02/2025 del TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il giudice procedente ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 4
ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dall’art.73, comma 5, d.P.R
ottobre 1990, n.309.
Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all’art.610, comma
5bis, cod.proc.pen..
Difatti, l’unico motivo di ricorso attiene alla mancata concessione del benefici della sospensione condizionale della pena, la cui applicazione non faceva peraltr
parte dell’accordo raggiunto tra le parti; difettando, quindi, gli elementi p
2-bis, proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 448, comma
cod.proc.pen..
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrent al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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