Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24477 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24477 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME,
rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata
riqualificazione del delitto di truffa nell’illecito civile dell’inadempimento contrattuale non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad
ottenere un’inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente
da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento sulla base della consolidata giurisprudenza (Sez. 2, n. 29853 del 23/06/2016;
Rv. 268074);
che la Corte d’Appello ritiene raggiunta piena prova circa la sussistenza
dell’elemento rappresentativo e volitivo necessari ai fini del reato di cui all’art.
640 cod. pen. (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata);
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 giugno 2025.