Ricorso Inammissibile: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione e le Sue Conseguenze
Nel complesso universo della procedura penale, l’impugnazione di una sentenza rappresenta un momento cruciale per la tutela dei diritti della difesa. Tuttavia, non tutte le impugnazioni raggiungono l’obiettivo di un riesame nel merito. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare il concetto di ricorso inammissibile e le sue pesanti conseguenze, soprattutto economiche, per chi lo propone.
Il Percorso Giudiziario: dall’Appello alla Cassazione
La vicenda processuale trae origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila. Avverso tale decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio di legittimità nel nostro ordinamento. L’obiettivo era, presumibilmente, ottenere l’annullamento della pronuncia di secondo grado. Il caso veniva quindi assegnato alla Settima Sezione Penale della Suprema Corte, un collegio che spesso si occupa proprio della valutazione preliminare sulla ammissibilità dei ricorsi.
La Pronuncia della Corte: La Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
L’esito del giudizio di legittimità è stato netto e sfavorevole al ricorrente. Con una sintetica ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione implica che i giudici non sono entrati nel merito dei motivi di doglianza sollevati dalla difesa. L’esame si è arrestato a uno stadio precedente, quello della verifica dei requisiti formali e sostanziali che ogni ricorso deve possedere per poter essere giudicato.
Le conseguenze economiche della decisione
La dichiarazione di inammissibilità non è una mera statuizione processuale, ma porta con sé conseguenze patrimoniali significative. L’ordinanza, infatti, ha condannato il ricorrente a due distinti pagamenti:
1. Il pagamento delle spese processuali sostenute dallo Stato per la fase di giudizio in Cassazione.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, un ente che finanzia progetti per il miglioramento del sistema penitenziario.
Questa seconda condanna ha natura sanzionatoria e serve a disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti al solo scopo di ritardare l’esecutività della pena.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame è estremamente concisa e non esplicita le ragioni specifiche che hanno portato a giudicare il ricorso inammissibile. Tuttavia, nel diritto processuale penale, le cause di inammissibilità sono ben definite. Un ricorso può essere dichiarato tale, ad esempio, per la manifesta infondatezza dei motivi, perché solleva questioni di fatto che non possono essere valutate in sede di legittimità, per la tardività della sua presentazione o per altri vizi di forma. La decisione della Settima Sezione Penale suggerisce che i motivi addotti dal ricorrente erano privi di quel livello minimo di fondatezza giuridica necessario per superare il vaglio preliminare della Corte.
Le Conclusioni
La decisione analizzata è un chiaro monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione con rigore e cognizione di causa. Proporre un ricorso inammissibile non solo preclude ogni possibilità di ottenere una riforma della sentenza sfavorevole, ma comporta anche l’addebito di costi e sanzioni economiche rilevanti. La condanna alla Cassa delle ammende, in particolare, rafforza il principio secondo cui l’accesso alla giustizia, pur essendo un diritto fondamentale, deve essere esercitato con responsabilità, evitando di sovraccaricare il sistema giudiziario con iniziative processuali prive di serie prospettive di accoglimento.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non entra nel merito della questione, ma si ferma a una valutazione preliminare, riscontrando che l’atto di impugnazione manca dei requisiti essenziali previsti dalla legge per poter essere esaminato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
In base all’ordinanza esaminata, la parte che ha proposto il ricorso è condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
La condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende è una sanzione pecuniaria prevista dalla legge nei casi in cui un ricorso penale venga dichiarato inammissibile, per scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24651 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24651 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a COMO il 10/10/1998
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dal legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura
adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenz
acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano, quanto alle richieste di applicazione della causa di giustificazione di cui all’art. 393-bis cod. pen., quanto meno nel
forma putativa, e di proscioglimento per difetto di querela per il reato di lesioni, le pagine 3
della sentenza impugnata);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 20 giugno 2025.