Ricorso Inammissibile: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
L’esito di un procedimento giudiziario può dipendere non solo dal merito della questione, ma anche dal rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio emblematico è il caso del ricorso inammissibile, una decisione che impedisce alla Corte di esaminare le ragioni dell’appellante. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare le pesanti conseguenze, anche economiche, di questa pronuncia.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine dall’impugnazione di una sentenza emessa da una Corte d’Appello. Un individuo, ritenendosi leso dalla decisione di secondo grado, ha proposto ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Il caso è stato quindi sottoposto al vaglio dei giudici di legittimità per una valutazione sulla correttezza dell’applicazione delle norme di diritto.
La Decisione della Corte di Cassazione
Dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere incaricato e dato avviso alle parti, la Corte di Cassazione ha emesso la sua decisione. Con una sintetica ordinanza, i giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa statuizione non entra nel merito della vicenda, ovvero non stabilisce se il ricorrente avesse torto o ragione sui fatti contestati. Si tratta, invece, di una decisione preliminare che blocca l’esame della questione, poiché l’atto di impugnazione è stato ritenuto privo dei requisiti richiesti dalla legge per poter essere giudicato. La conseguenza diretta è che la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva.
Le conseguenze del ricorso inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è priva di effetti per chi l’ha proposta. Al contrario, comporta due precise condanne di natura economica. La Corte ha infatti condannato il ricorrente:
1. Al pagamento delle spese processuali sostenute per il giudizio di Cassazione.
2. Al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Questa seconda sanzione ha natura punitiva e serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame è estremamente concisa e non esplicita le specifiche ragioni che hanno condotto alla dichiarazione di inammissibilità. Tuttavia, in linea generale, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse cause, tra cui:
* Vizi di forma: Mancanza di elementi essenziali nell’atto di ricorso (es. errata indicazione del provvedimento impugnato, assenza dei motivi specifici).
* Proposizione fuori termine: Il ricorso è stato depositato oltre i termini perentori stabiliti dalla legge.
* Mancanza di interesse ad agire: Il ricorrente non ha un interesse concreto e attuale alla modifica della decisione impugnata.
* Motivi non consentiti: Vengono sollevate questioni di fatto, che non possono essere riesaminate in sede di legittimità, dove la Corte valuta solo la corretta applicazione della legge.
* Manifesta infondatezza: I motivi presentati appaiono palesemente privi di qualsiasi pregio giuridico.
Nel caso specifico, la Corte, dopo aver analizzato l’atto, ha evidentemente riscontrato la presenza di una di queste criticità, tale da impedire la prosecuzione del giudizio.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità e nel rispetto delle regole. La presentazione di un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato di una riforma della sentenza, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche significative. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione a favore della Cassa delle ammende funge da deterrente, sottolineando l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica qualificata che valuti attentamente i presupposti e le probabilità di successo di un’impugnazione prima di avviarla.
Cosa significa ‘ricorso inammissibile’?
Significa che l’appello presentato non possiede i requisiti previsti dalla legge per essere esaminato nel merito. La Corte, quindi, non valuta se il ricorrente abbia ragione o torto, ma si limita a constatare un vizio procedurale o una manifesta infondatezza che impedisce l’analisi della questione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Come stabilito in questa ordinanza, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha riesaminato il caso nel merito?
No. Con la dichiarazione di inammissibilità, la Corte di Cassazione ha stabilito che non sussistevano le condizioni per procedere all’esame del ricorso. Di conseguenza, non ha espresso alcuna valutazione sui fatti o sulle ragioni alla base della controversia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24231 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24231 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ANZIO il 31/01/1960
avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma – per quanto qui di interesse
– ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale NOME era stato condannato
per avere commesso più reati di cui all’art. 624-bis cod. pen.;
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo
del proprio difensore;
– che l’unico motivo è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identic
doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta
motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 3 dell
sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato;
– che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente a
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il Presidente