Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24210 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24210 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 10/04/1985
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha riformato –
limitatamente al trattamento sanzionatorio – la pronuncia di primo grado, con la quale NOME
NOME era stato condannato per i reati di furto in abitazione e di furto in abitazione tentato;
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo
del proprio difensore;
– che il primo motivo di ricorso, oltre a essere completamente versato in fatto, è privo
specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi d
gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e
completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 4 e ss. della sentenza), con le quali
ricorrente non si è effettivamente confrontato;
– che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che, «in tema di furto in
abitazione, deve intendersi “pertinenza di luogo destinato a privata dimora” ogni bene idoneo ad
arrecare una diretta utilità economica all’immobile principale o, comunque, funzionalmente ad
esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un
rapporto di contiguità fisica tra i beni» (fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto n pertinenziale a un garage, al servizio dell’abitazione principale, seppur ubicato in un diver complesso condominiale, nell’ambito del medesimo territorio comunale; Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, COGNOME, Rv. 285470);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente