Ricorso Inammissibile: Cosa Succede Dopo la Decisione della Cassazione?
Quando si presenta un’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione, l’esito non è sempre una decisione sul merito della questione. A volte, l’atto viene giudicato in partenza non idoneo a proseguire: si parla in questi casi di ricorso inammissibile. Questa declaratoria non è priva di conseguenze, come dimostra una recente ordinanza che ha condannato il ricorrente a significative sanzioni economiche. Analizziamo la vicenda per comprendere meglio le implicazioni di questa decisione.
Il Fatto: Un Appello Respinto in Partenza
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza emessa da una Corte d’Appello nel settembre 2024. Il ricorrente, un cittadino nato nel 1961, ha cercato di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, portando le sue ragioni davanti ai giudici di legittimità. Tuttavia, l’iter processuale si è interrotto bruscamente.
La Decisione della Corte Suprema
Riunita in camera di consiglio, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso. All’esito dell’udienza, i giudici hanno emesso un’ordinanza con una decisione netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa pronuncia impedisce alla Corte di entrare nel vivo delle questioni sollevate dal ricorrente, fermando il giudizio a una fase preliminare.
Le conseguenze del ricorso inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è una mera formalità. L’ordinanza stabilisce precise conseguenze a carico di chi ha intrapreso un’azione giudiziaria senza successo e senza i presupposti di legge. Nello specifico, la Corte ha condannato il ricorrente a due pagamenti distinti:
1. Pagamento delle spese processuali: si tratta dei costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento giudiziario.
2. Versamento di una somma alla Cassa delle ammende: il ricorrente è stato inoltre condannato a pagare tremila euro a favore di questo specifico ente, che finanzia progetti di reinserimento per i detenuti.
Questa sanzione pecuniaria ha una funzione deterrente, mirando a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o privi dei requisiti tecnici richiesti dalla legge.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza non entri nel dettaglio delle specifiche ragioni che hanno portato a dichiarare il ricorso inammissibile (ad esempio, la genericità dei motivi, la tardività della presentazione o la non conformità alle rigide regole del giudizio di Cassazione), la decisione stessa è una chiara applicazione dei principi del codice di procedura penale. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria è una conseguenza automatica prevista dalla legge per chi vede il proprio ricorso respinto per motivi di ammissibilità. La finalità è quella di responsabilizzare le parti processuali e di evitare un uso strumentale o dilatorio del sistema giudiziario, specialmente in un grado di giudizio, come quello di Cassazione, destinato a garantire l’uniforme interpretazione della legge.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente in sede di legittimità, deve essere esercitato con rigore e cognizione di causa. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche rilevanti per il ricorrente. Questo caso serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica qualificata, in grado di valutare attentamente i presupposti e le probabilità di successo di un’impugnazione prima di presentarla, per evitare di incorrere in costi e sanzioni che si aggiungono alla soccombenza nel merito.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non ha esaminato il contenuto della questione (il merito), ma ha respinto l’atto in una fase preliminare perché non rispettava i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per la sua presentazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria, che in questo caso specifico è stata fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente deve pagare una sanzione oltre alle spese?
La sanzione pecuniaria ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi infondati, dilatori o privi dei requisiti tecnici, per garantire il corretto funzionamento della giustizia ed evitare di sovraccaricare la Corte di Cassazione con impugnazioni non meritevoli di esame.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24192 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24192 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 03/04/1961
avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente
era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denunzia l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine
all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett.
c)
cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura
formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 maggio 2025.