Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza e le sue Conseguenze
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase cruciale in cui si può contestare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti. Tuttavia, l’accesso a questa giurisdizione è tutt’altro che scontato. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare cosa accade quando un’impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, trasformandosi in un ricorso inammissibile con significative conseguenze economiche per chi lo ha proposto.
I Fatti Processuali in Breve
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, ritenendo errata la decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di adire la Suprema Corte di Cassazione per ottenere l’annullamento della pronuncia a lui sfavorevole. Il procedimento è quindi giunto all’attenzione della Settima Sezione Penale della Corte, che ha fissato l’udienza per la discussione.
La Decisione della Suprema Corte: il Ricorso Inammissibile
L’esito del giudizio di legittimità è stato netto e perentorio. Con una sintetica ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa decisione è di fondamentale importanza: dichiarare un ricorso inammissibile non significa affermare che l’appellante avesse torto nel merito delle sue argomentazioni. Significa, piuttosto, che il ricorso non possedeva i requisiti minimi, formali o sostanziali, per poter essere esaminato. In pratica, la Corte ha chiuso la porta alla discussione senza neanche entrare nel vivo delle questioni sollevate, a causa di un vizio originario dell’atto di impugnazione.
Le Motivazioni dietro l’Inammissibilità
Sebbene l’ordinanza in commento non espliciti le ragioni specifiche della decisione, è utile ricordare quali sono le cause più comuni che portano a un ricorso inammissibile in Cassazione. Spesso, l’inammissibilità deriva da:
* Motivi non consentiti dalla legge: il ricorrente solleva questioni di fatto (es. una diversa valutazione di una testimonianza), mentre la Cassazione può giudicare solo su questioni di diritto (es. l’errata applicazione di una norma).
* Mancanza di specificità: i motivi del ricorso sono generici, vaghi o non si confrontano adeguatamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
* Vizi di forma o di presentazione: il ricorso è stato presentato oltre i termini di legge o da un soggetto non legittimato.
La decisione di inammissibilità, pertanto, funge da filtro per garantire che solo le questioni giuridicamente rilevanti e correttamente formulate arrivino al vaglio della Suprema Corte.
Le Conclusioni: le Conseguenze Economiche di un Ricorso Fallimentare
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Al contrario, l’ordinanza ha condannato il ricorrente a due specifiche sanzioni economiche:
1. Pagamento delle spese processuali: il ricorrente deve farsi carico di tutti i costi generati dal procedimento in Cassazione da lui attivato.
2. Versamento di una somma alla Cassa delle ammende: il ricorrente è stato condannato a pagare tremila euro a favore di questo ente. Si tratta di una sanzione pecuniaria volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia è un diritto, ma il suo esercizio deve essere responsabile. Un ricorso temerario o tecnicamente errato non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche un aggravio di costi per chi lo promuove, confermando la definitività della sentenza precedente.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito delle questioni sollevate, ma ha respinto l’impugnazione perché presentava vizi procedurali o formali che ne impedivano la trattazione.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente in questo caso specifico?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del processo e a versare una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha stabilito se le ragioni del ricorrente erano giuste o sbagliate?
No. La dichiarazione di inammissibilità ha impedito alla Corte di entrare nel merito della vicenda e di valutare la fondatezza delle argomentazioni proposte nel ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23880 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23880 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CASTELVETRANO il 25/09/1989
avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che i giudici di merito hanno spiegato, in termini logicamente e giuridicamente ineccepibili, che la contravvenzione ascritta a NOME COGNOME
già sottoposto, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione personale e sorpreso, in più occasioni, mentre circolava alla guida di un’autovettura, benché
sprovvisto della patente, che gli era stata revocata – è punibile anche a titolo di colpa e che, nel caso di specie, non vi è ragione di dubitare della volontarietà di
comportamenti deliberatamente posti in essere in violazione del precetto penale;
che, a fronte di una statuizione lineare e coerente, COGNOME propone una censura di assoluta ed insuperabile genericità;
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa
delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/03/2025.