Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23872 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23872 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a REGGIO EMILIA il 02/02/1962
avverso l’ordinanza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
considerato che NOME COGNOME ha impugnato, innanzi al giudice di legittimità, l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 28 novembre 2023, con la
quale è stata dichiarata l’inammissibilità della richiesta, da lui presentata, di rilascio di copia degli atti relativi al procedimento penale definito dalla Corte di
cassazione con sentenza n. 40786/2022;
rilevato che il ricorso (seguito da una memoria, pervenuta il 18 marzo 2025)
è stato presentato personalmente dall’imputato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone
che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017,
dep. 2018, COGNOME, Rv. 272010);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20/03/2025.