Ricorso Inammissibile: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione e le Sue Conseguenze
Quando si impugna una sentenza, l’esito non è sempre una decisione nel merito della questione. A volte, l’atto di appello o di ricorso può essere giudicato non idoneo a provocare una nuova valutazione. In questi casi, si parla di ricorso inammissibile, una pronuncia che ha conseguenze procedurali ed economiche ben precise per chi lo ha proposto. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle implicazioni di tale declaratoria.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. La ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado, probabilmente in relazione alla valutazione della sua responsabilità o alla determinazione della pena.
I giudici di merito, secondo quanto emerge dall’ordinanza, avevano già effettuato una valutazione completa sia dei fatti contestati sia della personalità dell’imputata, giungendo a una decisione ponderata sul trattamento punitivo da applicare.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, ricevuta l’impugnazione, non è entrata nel vivo della vicenda. Ha invece fermato il suo esame a un livello preliminare, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato ragione o torto alla ricorrente nel merito, ma semplicemente che il ricorso non possedeva i requisiti di forma o di sostanza necessari per poter essere esaminato.
La conseguenza diretta e automatica di questa declaratoria, come stabilito dalla legge, è stata duplice:
1. La condanna della ricorrente al pagamento di tutte le spese processuali sostenute.
2. La condanna al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni fornite dalla Corte di Cassazione sono concise ma significative. I giudici supremi hanno sottolineato come i giudici di merito (in questo caso, la Corte d’Appello) avessero già fatto una ‘coerente applicazione dei poteri discrezionali’ nella determinazione del trattamento punitivo. In altre parole, la valutazione sulla pena era stata compiuta in modo logico e ben argomentato, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti, inclusa la personalità dell’imputata.
La Cassazione ha ritenuto che il ricorso non presentasse argomenti validi per mettere in discussione questa valutazione. L’inammissibilità dell’impugnazione ha quindi innescato, come un meccanismo automatico previsto dal codice di procedura penale, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria. La somma di tremila euro è stata ritenuta ‘conforme a giustizia’ e liquidata in via equitativa.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’impugnazione non è uno strumento da utilizzare con leggerezza. Presentare un ricorso inammissibile, ovvero un atto che non rispetta i requisiti di legge o che si basa su motivi non consentiti, non è un’azione priva di conseguenze.
La condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende funge da deterrente contro i ricorsi pretestuosi o dilatori, che rischiano di appesantire inutilmente il lavoro della giustizia. Per i cittadini e i loro difensori, ciò significa che ogni impugnazione deve essere attentamente ponderata, basandosi su motivi solidi e specifici, per evitare di incorrere in sanzioni economiche anche significative, indipendentemente dall’esito nel merito della controversia.
Cosa succede quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
La Corte non esamina il merito della questione. La conseguenza automatica per il ricorrente è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero già valutato in modo coerente e completo i fatti e la personalità dell’imputata nel determinare la pena, implicando che i motivi del ricorso non fossero validi per mettere in discussione tale giudizio.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria e a chi è destinata?
Nell’ordinanza in esame, la sanzione ammonta a tremila euro. Questa somma è destinata alla Cassa delle ammende, un fondo statale utilizzato per finanziare progetti di reinserimento sociale per i condannati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23543 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23543 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VENARIA REALE il 16/05/1972
avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata;
dato avviso alle parti;
esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non
consentiti nel giudizio di legittimità perché generici. La ricorrente, invero, denuncia per vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione
delle circostanze attenuanti generiche, denegate (cfr. pag.3 della sentenza impugnata) evidenziando che non erano stati allegati elementi suscettibili di
positiva valutazione a fronte della gravità della condotta e della persistenza in atteggiamenti violenti e oppositivi tenuti.
L’imputata aveva, infatti, sferrato calci, pugni e lanciato sputi contro gli agenti intervenuti a seguito della denuncia proposta per il disordine che la ricorrente
aveva creato in un supermercato e dopo aver lanciato sassi contro il portone dell’abitazione di una donna con la quale “condivideva” il fidanzato.
I Giudici del merito hanno fatto coerente applicazione dei poteri discrezionali in materia di trattamento punitivo valutando compiutamente i fatti e il giudizio sulla personalità dell’imputata.
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 maggio 2025