Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30818 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30818 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 08/10/1995
avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
Bitonto NOME, condannato per il reato di contrabbando di cui agli artt.
25, 282 e 291-bis, comma 1, d.P.R. n. 43 del 1973 all’esito di giudizio abbreviato alla pena di u anno di reclusione e 140.000,00 euro di multa, determinata previo concordato in appello
ex art.
599-bis cod. proc. pen., articolando un solo motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione co riguardo alla dichiarazione di penale responsabilità; –
Considerato che il motivo espone doglianze non consentite dalla legge in sede di legittimità, perché contesta, tra l’altro con censure del tutto prive di specificità, la dichiarazio
colpevolezza e di gravità del fatto, sebbene il procedimento sia stato definito in secondo grad a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in accoglimento di concordato con espressa rinuncia ai
motivi sulla dichiarazione di colpevolezza;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa
delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025.