Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30736 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30736 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 15/08/2001
avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 6 novembre
2024 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Torino il 2 a
2024, ha ridotto a mesi 6 di reclusione ed euro 800 di multa la pena irrogata a NOME COGNOME riteMuto colpevole dei reati di cui agli art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 c
pen.; fatti commessi in Torino il 17 ottobre 2023.
Osservato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimen dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, avendo al rigu
la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, la differente qualità delle sost illecitamente detenute (non solo 0,45 grammi di eroina, ma due involucri di cocaina e due d
crack), elemento legittimamente ritenuto ostativo alla configurabilità dell’attenuante invocat ciò senza considerare che l’imputato, ingerendo gli ovuli, si è anche sentito male.
Evidenziato che, in presenza di valutazioni non manifestamente illogiche, non vi è spazio pe l’accoglimento delle obiezioni difensive, che sollecitano, peraltro in termini non adeguatamen
specifici, differenti apprezzamenti di merito, estranei al perimetro del giudizio di legittimi in termini Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma l’11 aprile 2025.