Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi e Conseguenze
Presentare un’impugnazione in Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è un percorso irto di ostacoli procedurali. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre lo spunto per analizzare le gravi conseguenze di un ricorso inammissibile. Con un’ordinanza sintetica ma decisa, i giudici hanno chiuso la porta a un tentativo di ricorso, condannando la parte proponente a significative sanzioni economiche.
Il Contesto Processuale
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa da una Corte d’Appello. La parte ricorrente, insoddisfatta della decisione di secondo grado, ha cercato di ottenere un riesame dalla Corte di Cassazione. Tuttavia, il suo tentativo si è scontrato con una valutazione preliminare negativa da parte della Suprema Corte, che non è nemmeno entrata nel merito della questione.
La Decisione della Corte e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria non significa che la Corte abbia dato torto o ragione alla ricorrente nel merito della vicenda, ma piuttosto che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi richiesti dalla legge per poter essere esaminato.
Le cause di inammissibilità di un ricorso in Cassazione sono molteplici e rigorose. Ad esempio, un ricorso può essere dichiarato inammissibile se:
– I motivi non sono specifici e si limitano a criticare genericamente la sentenza impugnata.
– Si tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che spetta ai giudici di primo e secondo grado e non alla Cassazione, che è giudice di sola legittimità (cioè, verifica la corretta applicazione della legge).
– L’atto viene presentato fuori dai termini previsti dalla legge.
Nel caso specifico, l’ordinanza non entra nel dettaglio dei motivi, ma la decisione stessa implica che una di queste o altre simili violazioni procedurali sia stata riscontrata.
Le Conseguenze Economiche di un Ricorso Inammissibile
La conseguenza più tangibile della declaratoria di inammissibilità è di natura economica. L’ordinanza in esame è molto chiara al riguardo e prevede una duplice condanna per la ricorrente.
Il Pagamento delle Spese Processuali
In primo luogo, la parte il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile è tenuta a rimborsare le spese sostenute per il procedimento. Si tratta di una diretta applicazione del principio di soccombenza: chi perde, paga.
La Sanzione Pecuniaria a Favore della Cassa delle Ammende
In secondo luogo, e forse più importante, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa non è una spesa processuale, ma una vera e propria sanzione pecuniaria. La sua funzione è quella di scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il lavoro della Suprema Corte. I fondi raccolti dalla Cassa delle ammende sono poi destinati a finanziare progetti di reinserimento sociale per i detenuti.
Le motivazioni
Le motivazioni dietro una decisione così netta, seppur non esplicitate nel dettaglio nell’ordinanza, sono insite nella funzione stessa della Corte di Cassazione e nelle norme procedurali che ne regolano l’accesso. Dichiarare un ricorso inammissibile non è un mero tecnicismo, ma un atto fondamentale per preservare l’efficienza del sistema giudiziario. La sanzione pecuniaria, in particolare, serve come deterrente contro l’abuso dello strumento processuale. Si intende così sanzionare la colpa della parte che ha attivato un procedimento giudiziario senza averne i presupposti, causando un dispendio di risorse pubbliche. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è la risposta dell’ordinamento a chi intasa la macchina della giustizia con impugnazioni che non avrebbero dovuto essere proposte.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione è una risorsa preziosa e non uno strumento da utilizzare con leggerezza. Un ricorso, specialmente in sede penale, deve essere preparato con la massima perizia tecnica, concentrandosi esclusivamente su vizi di legittimità e non su una riconsiderazione dei fatti. Le conseguenze di un’impugnazione superficiale o temeraria sono severe e non solo precludono ogni possibilità di successo, ma comportano anche un significativo esborso economico. La decisione serve da monito sull’importanza di affidarsi a professionisti esperti che possano valutare realisticamente le possibilità di successo di un ricorso prima di avviarlo.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro una sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze per la persona che ha presentato il ricorso?
La ricorrente è stata condannata a pagare sia le spese del processo sia una somma aggiuntiva di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Il documento spiega perché il ricorso è stato ritenuto inammissibile?
No, l’ordinanza non esplicita i motivi specifici dell’inammissibilità, ma si limita a dichiararla e a stabilire le conseguenze economiche previste dalla legge in questi casi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29784 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29784 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRIESTE il 16/06/1997
avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, reiterativi di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con
la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso.
La ricorrente propone una lettura alternativa ed estremamente riduttiva del fatto, già respinta in sentenza, laddove i giudici hanno precisato che non di mera reattiva
espressione di sentimenti ostili si era trattato, ma di vere e proprie minacce, la cui serietà e capacità intimidatoria derivava dai riferimenti dell’agente a concrete
evenienze riconducibili alla sua iniziativa e finalisticamente dirette a condizionare e idonee turbare i militari nell’esercizio delle proprie funzioni, avuto riguardo al
contesto e all’attività in corso.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/03/2025.