Ricorso inammissibile: analisi di una decisione della Cassazione
L’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre uno spunto cruciale per comprendere le conseguenze di un ricorso inammissibile. Quando un’impugnazione non rispetta i requisiti previsti dalla legge, il giudice non entra nemmeno nel merito della questione, ma si ferma a una pronuncia di carattere procedurale con importanti implicazioni, soprattutto economiche, per chi ha presentato il ricorso. Analizziamo questo caso per capire meglio la dinamica e le sanzioni.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro. Il ricorrente, condannato nel precedente grado di giudizio, ha tentato di ottenere una revisione della decisione, portando le proprie doglianze dinanzi al più alto organo della giurisdizione penale. Tuttavia, l’esito dell’impugnazione non è stato quello sperato, arenandosi su un ostacolo di natura prettamente procedurale.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile e le Sanzioni
La Corte di Cassazione, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere relatore, ha emesso un’ordinanza con una decisione netta e perentoria. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa declaratoria non significa che i giudici abbiano ritenuto infondate le ragioni del ricorrente, ma semplicemente che l’atto di impugnazione mancava dei presupposti richiesti dalla legge per poter essere esaminato nel merito.
La conseguenza diretta di tale pronuncia è duplice e di natura economica:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a farsi carico di tutti i costi legati al procedimento di Cassazione.
2. Condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende: Oltre alle spese, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro. Questa somma non va alla controparte, ma a un fondo statale destinato al finanziamento di progetti di reinserimento per i detenuti.
Le Motivazioni della Decisione
Sebbene l’ordinanza non espliciti nel dettaglio i motivi specifici dell’inammissibilità, possiamo delineare le cause più comuni che portano a una simile decisione nel giudizio di Cassazione. Un ricorso inammissibile può derivare da vizi come la tardività (presentazione oltre i termini di legge), la mancanza di motivi specifici richiesti dal codice di procedura, la proposizione di questioni di fatto che non possono essere riesaminate in sede di legittimità, o la sottoscrizione da parte di un difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione. La sanzione economica prevista in questi casi ha una funzione dissuasiva, volta a scoraggiare impugnazioni presentate con leggerezza o a soli scopi dilatori, garantendo così il corretto funzionamento della giustizia.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: l’accesso alla giustizia e il diritto di impugnazione devono essere esercitati nel rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un ricorso mal impostato non solo non porta al risultato sperato, ma si trasforma in un costo significativo per il proponente. La condanna alla Cassa delle ammende, in particolare, rappresenta una sanzione che va oltre il mero rimborso delle spese, punendo l’abuso dello strumento processuale. Per cittadini e avvocati, questa decisione è un monito sull’importanza di una valutazione attenta e professionale prima di adire la Corte di Cassazione, per evitare che un tentativo di far valere le proprie ragioni si concluda con una declaratoria di ricorso inammissibile e le relative, pesanti, conseguenze economiche.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione riguardo al ricorso presentato?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza quindi esaminare il merito delle questioni sollevate.
Quali sono state le conseguenze economiche per la persona che ha presentato il ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa in pratica che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che l’atto di impugnazione non possiede i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per essere esaminato nel merito. Di conseguenza, il giudice non valuta se le ragioni del ricorrente siano fondate o meno, ma si limita a constatare l’irregolarità dell’atto e a respingerlo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16554 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16554 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANZARO il 11/11/1959
avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale COGNOME era stato condannato per il reato di
cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.;
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
– che l’unico motivo di ricorso non solo è intrinsecamente generico, in quanto privo di un puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati
riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato, ma è anche meramente reiterativo dell’ident questione – relativa alla riqualificazione del fatto in furto tentato – proposta con i mot
gravame, ritenuta infondata dalla Corte di appello con corretta motivazione in diritto e cong e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. terza pagina della sentenza impugnata), con
le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato;
– che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente