Ricorso Inammissibile: Cosa Succede Quando l’Appello Viene Respinto
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede il massimo rigore formale. Quando un appello non soddisfa i requisiti previsti dalla legge, la Corte può dichiararlo inammissibile. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile, che vanno oltre la semplice mancata revisione del caso.
Il Caso in Esame: Un Appello Concluso in Cassazione
Un soggetto aveva impugnato una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna, portando il caso all’attenzione della Corte di Cassazione. Il ricorso era volto a ottenere una revisione della decisione di secondo grado. La Suprema Corte, riunitasi in camera di consiglio, ha analizzato il ricorso presentato.
La Decisione della Corte: Dichiarazione di Inammissibilità
L’esito del giudizio di legittimità è stato netto e conciso. Con un’ordinanza, i giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione implica che la Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, fermando l’analisi a uno stadio preliminare. La conseguenza più diretta è che la sentenza della Corte d’Appello di Bologna è diventata definitiva.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
Sebbene l’ordinanza in esame non espliciti le ragioni specifiche, un ricorso inammissibile in Cassazione può derivare da diverse cause. Tra le più comuni vi sono:
* Vizi di forma: errori nella redazione dell’atto, mancanza di elementi essenziali o tardività nella presentazione.
* Motivi non consentiti: il ricorso in Cassazione può essere proposto solo per violazioni di legge (errores in iudicando o in procedendo) e non per riesaminare i fatti del processo, competenza riservata ai giudici di merito.
* Genericità dei motivi: le doglianze devono essere specifiche e non possono limitarsi a una generica contestazione della sentenza impugnata.
La dichiarazione di inammissibilità agisce come un filtro, assicurando che solo i ricorsi che sollevano questioni giuridiche rilevanti e correttamente formulate giungano a una discussione nel merito.
Le Conclusioni: Conseguenze Economiche per il Ricorrente
La decisione della Corte di Cassazione non si è limitata a respingere l’appello. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due precise conseguenze economiche a carico del ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: il ricorrente è stato obbligato a sostenere i costi del procedimento.
2. Versamento alla Cassa delle ammende: è stata disposta la condanna al pagamento di una somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che si aggiunge alle spese processuali.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente in sede di legittimità, deve essere esercitato con responsabilità e nel pieno rispetto delle regole procedurali, pena l’imposizione di sanzioni che possono avere un impatto economico significativo.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito delle questioni sollevate, ma rigetta l’impugnazione in via preliminare perché priva dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la sanzione è stata di 3.000 euro.
La Corte di Cassazione ha riesaminato i fatti del processo in questo caso?
No. Dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte ha stabilito che non c’erano i presupposti per procedere a un esame, neanche per quanto riguarda le sole questioni di diritto, confermando così la decisione precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16567 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16567 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a FORLI’ il 21/05/1969
avverso la sentenza del 19/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale COGNOME NOME era stato condannato per i reati di cui agli
495 e 497-bis cod. pen.;
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
– che l’unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativ identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con
corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pag
3 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato;
motivazione sulla recidiva risulta assolutamente in linea con l’obbligo argomentativo posto carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859
27/10/2011, COGNOME, Rv. 251690;
– che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente