Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16567 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16567 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a FORLI’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale COGNOME NOME era stato condanNOME per i reati di cui agli
495 e 497-bis cod. pen.;
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
– che l’unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativ identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con
corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pag
3 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato;
motivazione sulla recidiva risulta assolutamente in linea con l’obbligo argomentativo posto carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859
27/10/2011, COGNOME, Rv. 251690;
– che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente