Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16601 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16601 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il 05/11/1976
avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME propone ricorso straordinario avverso la sentenza di questa Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale;
Considerato che il primo ed unico motivo- con cui il ricorrente denunzia errore di fatto in ordine all’omessa valutazione del motivo di ricorso relativo al
mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – è
manifestamente infondato poiché con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare,
pag. 3), argomentando che la sentenza di merito impugnata aveva correttamente motivato sul trattamento sanzionatorio, mediante puntuale richiamo a specifici
indici ostativi, oggettivi e soggettivi, e al carattere al cospetto recessivo di ogni cod. pen.;
altro elemento all’applicazione dell’art.
62-bis
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 9 aprile 2025 igli GLYPH estensore GLYPH
Il Presidente