Ricorso inammissibile in Cassazione: Analisi delle Conseguenze Economiche
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede rigore tecnico e argomentazioni solide. Tuttavia, non tutti i ricorsi superano il vaglio preliminare della Corte. Quando un’impugnazione viene giudicata priva dei requisiti essenziali, si parla di ricorso inammissibile. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre lo spunto per analizzare non solo il significato di questa decisione, ma soprattutto le sue significative conseguenze economiche per il cittadino.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto in Partenza
I fatti processuali alla base del provvedimento sono lineari. Un individuo, a seguito di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma nel maggio 2024, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La Settima Sezione Penale della Suprema Corte, riunitasi in camera di consiglio nel gennaio 2025, ha esaminato l’atto di impugnazione. L’esito, tuttavia, è stato netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile, senza che i giudici entrassero nel merito della questione.
La Decisione della Suprema Corte e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità è una decisione processuale che impedisce al giudice di valutare la fondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata. In pratica, la Corte rileva un vizio preliminare così grave (ad esempio, la mancata indicazione dei motivi, la presentazione fuori termine, o la proposizione di censure non consentite in sede di legittimità) da non poter procedere oltre.
In questo caso, l’ordinanza ha stabilito due conseguenze dirette per il ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: i costi che lo Stato ha sostenuto per la gestione del procedimento.
2. Condanna al versamento di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende: una sanzione pecuniaria che punisce l’aver azionato inutilmente la macchina della giustizia di ultimo grado.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza in esame sia molto sintetica e non espliciti i motivi specifici dell’inammissibilità, la logica dietro la condanna economica è chiara e consolidata. La legge prevede queste sanzioni per disincentivare la presentazione di ricorsi temerari, dilatori o palesemente infondati. Il sistema giudiziario, e in particolare la Corte di Cassazione, è gravato da un enorme carico di lavoro. I ricorsi che non rispettano le regole procedurali contribuiscono a congestionare ulteriormente il sistema, ritardando la trattazione di casi meritevoli di attenzione.
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende non ha una funzione risarcitoria, ma puramente sanzionatoria. Serve come monito: l’accesso alla giustizia è un diritto fondamentale, ma il suo esercizio deve essere responsabile e rispettoso delle norme che ne regolano il funzionamento.
Le Conclusioni
L’analisi di questa ordinanza offre una lezione pratica fondamentale: un ricorso inammissibile non è un esito neutro, ma comporta conseguenze economiche tangibili e severe. Per il cittadino, ciò significa che la decisione di impugnare una sentenza in Cassazione deve essere attentamente ponderata, affidandosi a professionisti esperti in grado di valutare la reale sussistenza dei presupposti di legge. Tentare un’impugnazione senza solide basi giuridiche e procedurali non solo non porta al risultato sperato, ma si traduce in un’ulteriore e significativa spesa, come dimostra la condanna al pagamento di tremila euro nel caso di specie. La giustizia ha i suoi costi, e un uso improprio degli strumenti processuali li fa ricadere direttamente su chi ne abusa.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria inflitta in questo caso specifico?
Nel caso esaminato, il ricorrente è stato condannato al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
La Corte di Cassazione ha esaminato il merito della vicenda?
No. Dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte si è fermata a una valutazione preliminare sulla correttezza formale e sostanziale dell’atto di impugnazione, senza entrare nella discussione sul merito dei fatti contestati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16737 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16737 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE nato a ROMA il 28/11/1988
avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
crate – a43. 444 -al 4e-Palti÷ – udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo qua
affermato da questa Corte (Sez. 1 , Sentenza n. 944 del 23/10/2019, Cc. , dep. 2020,
Rv. 278170;Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102), in siffatti casi il ric in cassazione è ammissibile solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione de
volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richies ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre nel caso si contesta un aspetto-
mancata applucazione di una pena sostitutiva- rimasto estraneo al patto e non suscettibile di intervento d’ufficio in surroga da parte della Corte del merito;
Ritenuto che la l’inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e n partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte,
cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ar. versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
in forza di quanto previsto dall’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 gennaio 2025.