Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16737 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16737 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME *NOME*CODICE_FISCALE) nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
crate – a43. 444 -al 4e-Palti÷ – udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo qua
affermato da questa Corte (Sez. 1 , Sentenza n. 944 del 23/10/2019, Cc. , dep. 2020,
Rv. 278170;Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102), in siffatti casi il ric in cassazione è ammissibile solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione de
volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richies ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre nel caso si contesta un aspetto-
mancata applucazione di una pena sostitutiva- rimasto estraneo al patto e non suscettibile di intervento d’ufficio in surroga da parte della Corte del merito;
Ritenuto che la l’inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e n partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte,
cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ar. versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
in forza di quanto previsto dall’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 gennaio 2025.