Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17333 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17333 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a VOGHERA il 17/05/1942
COGNOME NOME nato a VOGHERA il 17/06/1963
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, replicato con memoria del 24 marzo 2025, con il
quale si deduce la intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato;
considerato che la prescrizione, in ragione della data del commesso reato, non è maturata
(contrariamente a quanto replicato con la memoria depositata il 24 marzo u.s.), giacché non si tiene in conto i sessantuno giorni di sospensione per legittimo impedimento dell’imputato
all’udienza del 2/10/2023;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle
circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da
evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenua
generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o c
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2025.